"VIII. Consigli comunali". (1523 - 1874)

sottoserie | livello: 4

Produttore fondo: Castel Goffredo, Comune di Castel Goffredo (sec. XIV - )

Contenuto: Il titolo "VIII. Consigli comunali", costitito da 19 fascicoli, condizionati in 7 buste 1), comprende documentazione prodotta, senza soluzione di continuità, tra il 1523 e il 1874 e si divide nei seguenti articoli:

1. Leggi e normali

2. Consigli primaverili. Fissazione del giorno di apertura, lettere di convocazione, ordini del giorno

3. Consigli autunnali. Fissazione del giorno di apertura, lettere di convocazione, ordini del giorno

4. Consigli straordinari. Decreti di autorizzazione. Lettere di convocazione, ordini del giorno ed altro relativo

5. Sedute, sessioni della giunta. Lettere di convocazione ed altro

6. Oggetti vari

7. Proposte accettate da trattarsi all'ordine del giorno

8. Proposte e vicinie e convocati

9. Atti originali del consiglio. Sessione di primavera

10. Atti originali del consiglio. Sessioni d'autunno

11. Atti originali del consiglio. Sessioni straordinarie

12. Atti originali della giunta municipale.

All'interno di alcuni di questi articoli, alcuni fascicoli rimarcano i diversi cambiamenti istituzionali succedutesi 2). Altri fascicoli presentano esempi di archiviazione originaria della documentazione, come la distinzione degli atti per tipologia documentaria 3), ovvero contrassegnando con una sigla i documenti che costituiscono una pratica 4).

Il complesso della documentanzione permette di completare il quadro istituzionale relativo agli organi deliberativi e gestionali del comune, richiamando in sintesi le trasformazioni subite dall'organizzazione amministrativa ed istituzionale della comunità dall'antico regime 1), sino all'unità d'Italia, passando attraverso il periodo "francese" ed "austriaco" 5).

Nell'introduzione ai "libri provisionum communis et hominum Castrigufredi" si è brevemente accennato al funzionamento degli organi e alla prassi amministrativa in uso per il governo della comunità sino alle riforme seguite al 1784, di cui gli atti raccolti nell'articolo "8. Proposte e vicinie e convocati" di questo titolo rappresentano una interessante testimonianza.

L'avvento nel 1797 della repubblica cisalpina segna l'introduzione del tipico sistema francese, con la divisione del territorio in dipartimenti, distretti e comunità e comporta l'adozione di due leggi dedicate rispettivamente all'amministrazione dipartimentale e all'organizzazione delle municipalità 6). Con il passaggio alla Repubblica italiana, l'amministrazione comunale viene ancora modificata con il decreto del 6 maggio 1802 ed ulteriormente perfezionata con la legge del 24 luglio 1802. Essa introduce la distinzione dei comuni in tre classi a seconda che gli abitanti siano oltre 10.000 (comuni di prima classe), compresi fra 10.000 e 3.000 (comuni di seconda classe), inferiori a 3.000 (comuni di terza classe), prevedendo una diversa composizione delle municipalità e dei consigli comunali, in corrispondenza alle diverse classi 7).

Il consiglio comunale di un ente di terza classe, quale il comune di Castel Goffredo, è costituito da "tutti gli estimati ... e tutti i capi famiglia non possidenti ma però descritti nel registro civico della stessa comune, che abbiano compiuta l'età di 35 anni ed abbiano uno stabilimento di agricoltura, di industria e di commercio, nel di lei circondario e vi paghino la tassa personale" 8). Il consiglio comunale, organo deliberativo del comune, viene convocato generalmente due volte all'anno, nei mesi di gennaio o febbraio e in quelli di settembre o ottobre. Nella prima seduta esamina il rendiconto presentato dalla municipalità relativo all'esercizio finanziario precedente, mentre nella seconda concorre alla formazione dei consigli distrettuali, nomina i componenti della municipalità, determina le spese e l'ammontare delle imposte comunali per l'anno in corso. La municipalità rappresenta l'organo collegiale degli amministratori comunali, è composta da tre membri, due dei quali sono eletti tra i possidenti del comune (uno tra i primi sei maggiori estimati), il terzo tra i non possidenti, e ha funzioni esecutive.

Questo ordinamento del comune viene modificato ulteriormente dal decreto dell'8 giugno 1805 9), in coincidenza della trasformazione della repubblica italiana in regno d'Italia. In particolare accanto alla ripresa di alcune prerogative già presenti nella precedente normativa, come la divisione dei comuni in tre classi e il dualismo consiglio comunale-municipalità, ne vengono introdotte alcune altre, che potenziano al massimo il carattere autoritario del sistema amministrativo 10), per cui ad ogni livello della gerarchia un funzionario governativo rappresenta l'autorità, mentre un consiglio tutela gli interessi collettivi. Il titolo VII del decreto infatti disciplina tutto il sistema delle nomine, prevedendo la designazione statale sia dei consigli comunali che del sindaco, per i comuni di terza classe, o del podestà per i comuni di seconda e prima classe. A ciò corrisponde una riduzione dei membri degli organi deliberativi del comune di terza classe, per cui i consigli comunali, convocati ordinariamente due volte all'anno dal cancelliere del censo - il quale ne registra gli atti e trasmette al prefetto o al vice-prefetto le deliberazioni e i ricorsi - sono formati "al più di 15 membri, fra i quali fino al numero di tre possono essere non possidenti, che abbiano però 35 anni uno stabilimento di agricoltura, di industria e di commercio nel loro comune e che paghino la tassa personale", mentre le municipalità sono composte da un sindaco e due anziani, eletti dal consiglio fra una terna di nomi. Si riducono altresì le loro attribuzioni, potendo essi deliberare solo su materie di particolare interesse per la comunità e limitando la funzione del sindaco ad ufficio meramente consultivo.

Il ritorno dell'Austria segna la costituzione del regno Lombardo-Veneto 11) - diviso "in due territori governativi", il Governo Milanese e il Governo Veneto, a loro volta ripartiti in provincie, distretti e comuni - e sancisce la ripresa degli ordinamenti comunali teresiani 12), opportunamente riformati. Nella patente del 12 febbraio 1816 e nella successiva notificazione del 12 aprile 1816 13), che ne costituisce il regolamento attuativo, viene ridefinita l'organizzazione delle istituzioni locali, prevedendo il ritorno del "convocato di tutti i possessori aventi estimo in testa propria nei registri del censo", come nel caso di Castel Goffredo, ovvero del consiglio comunale in un ristretto numero di comuni indicati in una "tavola" annessa al titolo II.

Il convocato generale, al quale assiste il cancelliere del censo o un suo sostituto, che "non ha alcun voto deliberativo e non deve punto immischiarsi nel determinare l'opinione dei votanti; ma come Assistente del Governo deve soltanto vegliare al buon ordine, far presenti, ove occorra, le leggi e i regolamenti e distendere il protocollo delle sedute", ha "la facoltà di deliberare e disporre degli affari riguardanti l'amministrazione del comune nelle forme previste dalle leggi e sotto l'approvazione del governo", ed è presieduto dal "maggiore d'età intervenuto che non sia deputato".

Il consiglio comunale, che a Castel Goffredo subentra al convocato generale nel 1819 14) è formato per due terzi da possidenti, "i quali per Milano e Venezia abbiano due mila scudi d'estimo almeno; e negli altri Comuni si prendono tra i primi cento estimati. L'altro terzo può essere scelto tra individui che abbiano nel Comune un rilevante stabilimento d'industria o di commercio".

L'"autorità pubblica permanente" è rappresentata invece dalla deputazione comunale, che eletta dal convocato ovvero dal consiglio, "salvo l'approvazione del Regio delegato", è composta "di tre individui possessori nel territorio del Comune", di cui il primo "è scelto tra i tre primi estimati del comune, gli altri due dal corpo indistintamente dei possessori del comune stesso". Alla "Deputazione all'amministrazione comunale" viene attribuita sia l'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio o dal convocato generale, previa approvazione della competente autorità governativa, che l'amministrazione ordinaria del patrimonio del comune, con funzioni di vigilanza sull'applicazione delle leggi e degli ordini governativi. "Nei comuni che hanno convocato, la Deputazione è assistita immediatamente dal Cancelliere del censo" mentre in quelli dotati di consiglio, "essa ha un ufficio proprio e corrisponde con le Autorità superiori per mezzo del cancelliere del censo". I deputati all'amministrazione comunale "hanno l'iniziativa in tutti gli affari che si propongono nel Consiglio o nel Convocato generale" e ,"come Procuratori generali del Comune, hanno facoltà di eleggere un Agente comunale che li rappresenta". Questi, che ha facoltà di assistere al convocato genrale "senza però avervi voce deliberativa", "deve invigilare su tutti gli affari riguardanti il Comune, ricevere ed eseguire gli ordini dei Superiori, ed esercitare tutte le incombenze che spetterebbero ai Deputati nel caso che fossero uniti".

Questo quadro istituzionale, delineato per sommi capi 15), regola l'amministrazione delle istituzioni locali, e quindi anche del comune di Castel Goffredo sino alla sua aggregazione al regno di Sardegna (regno d'Italia dal 1861), quando alle regioni annesse viene estesa la nuova legge sull'ordinamento comunale e provinciale 16).

La legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, che riprende i caratteri della precedente normativa del regno di Sardegna, impostata sul modello francese napoleonico, prevede che il regno si divida in provincie, circondari, mandamenti e comuni. Limitando l'attenzione a questi ultimi, essi hanno "un Consiglio comunale ed una Giunta municipale" e devono avvalersi dell'opera di un segretario e di un ufficio comunale. Il consiglio comunale è formato da un numero variabile di consiglieri in relazione alla popolazione del comune, scelti da un elettorato iscritto nelle liste in base al pagamento delle imposte dirette (da cinque a venticinque lire annue, secondo la classe dei comuni) e a requisiti di istruzione, mediante scrutinio di lista a maggioranza, senza alcuna rappresentanza delle minoranze 17). Si raduna in sessioni ordinarie due volte all'anno: la sessione di primavera, convocata tra marzo e maggio, revisiona le liste elettorali ed "esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei Revisori, e delibera la sua approvazione"; la sessione d'autunno, convocata in ottobre o novembre, "elegge i membri della Giunta municipale, delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle Istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente, nomina i Revisori dei conti per l'anno corrente".

La giunta municipale è formata dal sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di assessori e supplenti. Essa "dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, veglia al regolare andamento dei servizi municipali, e provvede agli atti di semplice amministrazione esecutiva".

Il sindaco, di nomina regia, scelto fra i consiglieri, rimane in carica per tre anni ed " è Capo dell'Amministrazione comunale ed Uffiziale del Governo", con il potere di prendere provvedimenti urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica.

Tale ordinamento delle amministrazioni locali viene senza sostanziali innovazioni confermato dalla Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, che, pubblicata insieme con altre leggi sull'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, stabilisce definitivamente l'ordine dell'amministrazione periferico dello stato italiano.

Note:

1) Vedi Bertolotti A.," I Comuni e le parrocchie della provincia mantovana. Cenni archivistici, archeologici, storici, artistici, biografici e bibliografici raccolti dal 1881 al 1892", Mantova, tip. G. Mondov", 1893, p. 41, in cui si sostiene che il titolo in oggetto é formato da 4 buste, con documenti dal 1500 al 1867.

2) Vedi l'introduzione al titolo 1.1.2.1, "Libri provisionum communis et hominum Castrigufredi".

3) Vedi i fascicoli in b. 169, 3 e b. 169, 4.

4) Vedi il fascicolo in b. 172, 1.

5) Vedi Rotelli E., "Gli ordinamenti locali della Lombardia preunitaria (1755-1859)", in "Archivio storico lombardo" (1974), pp. 172-234; vedi anche Sandonà A., "Il Regno Lombardo-Veneto. 1814-1859. La Costituzione e l'Amministrazione", Milano, Cogliati, 1912.

6) Vedi Roberti M., "Milano capitale napoleonica. La formazione di uno Stato moderno. 1796-1814", Milano, Fondazione Treccani, 1947, pp. 208 e segg.; vedi anche Ghisalberti C. "Dall'antico regime al 1848", Roma, 1974.

7) Vedi ASCCG, "VIII. Consigli comunali. 1. Leggi e normali", b. 169, 1 e "VIII. Consigli comunali. 6. Oggetti vari", b. 171, 1.

8) Vedi articolo 110 della legge 24 luglio 1802.

9) Vedi decreto dell'8 giugno 1805, in ASCCG,"VIII. Consigli comunali. 6. Oggetti vari", b. 171, 1.

10) Vedi Rotelli E., "Gli ordinamenti locali della Lombardia preunitaria (1755-1859)", in Archivio storico lombardo (1974), pp. 196-197.

11) Vedi Sandonà A., "Il Regno Lombardo-Veneto. 1814-1859. La Costituzione e l'Amministrazione", Milano, Cogliati, 1912 , pp. 77-79.

12) La notificazione del 12 aprile 1816 stabilisce che "con l'ultimo giorno del corrente mese d'aprile dee cessare il metodo di amministrazione che é ora in vigore nei Comuni delle Provincie Lombardo-Venete, e sostituirsi ad esso il sistema fondato sopra i principi determinati già pei comuni dello Stato di Milano coll'editto 30 dicembre 1755".

13) Vedi ASCCG, "XVI. Leggi e pubblicazioni. 3. Decreti, avvisi, notificazioni, regolamenti, proclami, istruzioni generali, circolari interne."Istruzioni generali", b. 207, 1.

14) La circolare del 14 luglio 1819, che stabilisce che "a tutti i comuni i quali hanno un numero di estimati oltre i trecento sia dato un consiglio comunale in luogo di un convocato", viene notificata alla deputazione comunale di Castel Goffredo il 30 agosto 1819, per cui si dispone di "allestire la dupla di sessanta possidenti per la superiore scelta dei trenta di cui deve essre composto il consiglio", come dall'ordinanza del 30 agosto 1819 in ASCCG, "VIII. Consigli comunali. 1. Leggi e normali", b. 169, 1. Vedi Vaini M. "La società censitaria nel mantovano. 1750-1866", Milano, Angeli, 1992, pp. 106-111.

15) La notificazione governativa del 12 aprile 1816 e le annesse Istruzioni constano di 256 articoli, divisi a loro volta in VI capitoli.

16) Vedi Petracchi A., "Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano", Venezia, Neri Pozza, 1962; Astuti G., "L'unificazione amministrativa", in Atti del XL congresso di storia del Risorgimento italiano, Roma, Istituto di storia del Risorgimento italiano, 1963, pp. 140-156.

17) Vedi introduzione al titolo 1.1.3.11, "XI. Elezioni".

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