"XX. Carabinieri reali". (1802 - 1872)
sottoserie | livello: 4
Produttore fondo: Castel Goffredo, Comune di Castel Goffredo (sec. XIV - )
Contenuto: Il titolo "XX. Carabinieri reali", costituito da 17 fascicoli, condizionati in 6 buste, raccoglie documentazione relativa all'acquartieramento in Castel Goffredo di un corpo mlitare con funzioni di ordine pubblico. Prodotto nel periodo tra il 1802 e il 1872, detto materiale documentario è distinto nei seguenti articoli:
1. Leggi e normali
2. Casermaggio
3. Contabilità trimestrali ed annuali
5. Mezzi di trasporto e contabilità relative
6. Personale dei regi carabinieri
7. Oggetti vari.
All'interno di questi articoli la documentazione rimarca i cambiamenti dell'amministrazione statale 1), a cui corrisponde una variazione del corpo militare stanziato a Castel Goffredo, essendosi succeduti nel corso degli anni rispettivamente la gendarmeria nazionale, la regia gendarmeria e i reali carabinieri. In particolare se si eccettua un gruppo di atti riferibili alla gendarmeria nazionale, istituita sotto la repubblica italiana per "dar forza alle leggi, mantenere l'ordine pubblico e l'interna tranquillità" 2), relativi al periodo 1802-1805, la maggior parte della documentazione riguarda disposizioni e materiale contabile inerente alle incombenze sostenute 3) per l'alloggio della imperiale regia gendarmeria austriaca e dei carabinieri reali italiani. Tali incombenze riguardano sia le "somministrazioni" ad essi effettuate che la manutenzione della caserma e il funzionamento dell'ufficio.
Infine tra gli "oggeti vari" si segnala materiale documentario relativo al cosiglio di disciplina della II compagnia della guardia nazionale di Castel Goffredo, costituito da atti d'interrogatorio, sentenze date in contrddittorio e in contiumacia, citazioni ed intimazioni di sentenze.
1) Vedi introduzione alla serie 1.1.3 Carteggio ed atti.
2) Vedi ASCCG, "XX. Carabinieri reali. 1. Leggi e normali", circolare del prefetto del Mincio datata 15 ottobre 1802, b. 276, 1.
3) Vedi circolare datata 1° ottobre 1851 in cui si stabilisce che"tutte le spese acquartieramento della I. R. Gendarmeria incombono ai Comuni, fermo il contributo erariale del carantano ospitaliozio...", in ASCCG, "XX. Carabinieri reali.3. Contabilità trimestrali ed annuali", b. 279, 3; sotto l'amministrazione italiana l'articolo 174 n. 6, della legge comunale e provinciale pone a carico della provincia le spese per l'"accasermamento " dei regi carabinieri.
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA00333B/