"XXIII. Ufficio del giudice conciliatore". (1857 - 1883)

sottoserie | livello: 4

Produttore fondo: Castel Goffredo, Comune di Castel Goffredo (sec. XIV - )

Contenuto: Il "titolo XXIII. Ufficio del giudice conciliatore" raccoglie la documentazione prodotta da un organo giudiziario statale, che, formalmente indipendente ed autonomo dal comune, viene tuttavia assimilato ad un ufficio comunale 1) e come tale previsto nel titolario dell'archivio comunale 2). Tuttavia il materiale documentario confluito in questo titolo, relativo agli anni 1857-1883, costituisce a tutti gli effetti un archivio autonomo ed indipendente da quello comunale e si pone in relazione con le partizioni posteriori dell'archivio del giudice conciliatore, individuato ed ordinato autonomamente.

L'istituzione del "conciliatore" è attuata con la legge sull'ordinamento giudiziario del regno 3) del 1865 e segna il ritorno di un ufficio giudiziario a Castel Goffredo 4). Previsto in ogni comune del regno, che ne sostiene le spese per "lo stabilimento dell'uffizio", il conciliatore ha la funzione di "comporre le controversie", su richiesta delle parti, e di "giudicare le controversie ed esercitare le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge". Di nomina regia, scelto tra una terna di nomi presentata dal consiglio comunale, il conciliatore deve aver compiuto 25 anni, "dimorare nel comune" ed "essere iscritto nelle liste degli elettori comunali". Rimane in carica per tre anni e viene assistito nelle sue funzioni dal segretario comunale, in qualità di cancelliere.

La documentazione pervenuta relativa al funzionamento dei primi anni di questo ufficio giudiziario risulta articolata secondo una "rubrica per l'archiviazione degli atti dell'ufficio del giudice conciliatore di Castelgoffredo", 5) distinta nei seguenti 11 articoli:

"Articolo 1 Leggi e Normali

Articolo 2 Corrispondenza in genere per notificazione d'atti

Articolo 3 Depositi. Tasse di registro

Articolo 4 Documenti depositati dalle parti

Articolo 5 Esecuzioni. Aste giudiziali. Provvedimenti temporanei. Apposizioni e rimozioni

Articolo 6 Personale. Nomine. Cancellieri. Giuramento

Articolo 7 Procedure. Quesiti. Schiarimenti

Articolo 8 Registri e loro visto. Stampati diversi

Articolo 9 Spese diverse

Articolo 10 Statistiche

Articolo 11 Oggetti vari".

La tipologia della documentazione, articolata secondo questa "rubrica" originaria, è molto eterogenea sia per le diverse istituzioni amministrative e giudiziarie che concorrono alla sua produzione sia per le funzioni proprie di un ufficio giudiziario, autonomo ed indipendente, quale si configura quello del giudice conciliatore.

1) Cfr. Antoniella A., "L'archivio comunale postunitario", Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1979, p. 85, in cui rileva che gli archivi aggregati, come quelli degli uffici del giudice conciliatore, "appartengono ad istituzioni ed uffici che sebbene formalmente indipendenti dai comuni, sono tuttavia in rapporto cos" stretto con loro da derivarne la stessa possibilità di funzionamento materiale, ivi compreso il breve spazio arcivistico necessario alla conservazione della propria documentazione amministrativamente esaurita". Alla nota 145, p. 88, aggiunge che "configurandosi gli uffici di conciliazione quali organi giudiziari dello Stato, i loro archivi dovrebbero essere versati, dopo 40 anni, negli Archivi di Stato competenti per territorio".

2) Cfr. Carucci P., "Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione", Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1983, p. 229, dove nel glossario definisce il titolario come "un sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell'analisi delle competenze dell'ente, al quale deve ricondursi la molteplicità dei documenti prodotti, per consentirne la sedimentazione secondo un ordine logico che rispecchi storicamente lo sviluppo dell'attività svolta". Cfr. anche Bellini Lorenzo, "Della tenuta del protocollo e dell'archivio negli uffici comunali", Verona, Stab. tipo-litografico G. Vianini, 1878.

3) Vedi R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626, in Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, vol. 13, pp. 2726 e segg..

4) Già sede sia del "giudice di pace pel distretto di Castelgoffredo", istituito il 6 gennaio 1798 (vedi Gozzi C., "Raccolta di documenti per la patria istoria, vol. III, pp. 238-239), che della pretura, soppressa il 25 marzo 1804 con le disposizioni relative all'organizzazione giudiziaria delle preture del dipartimento del Mincio (vedi ASCCG, XVI. Leggi e pubblicazioni. 3. Decreti, avvisi, notificazioni, regolamenti, proclami, istruzioni generali, circolari interne. "Decreti, avvisi, istruzioni, regolamenti", b. 205, 1; in merito vedi anche Gozzi C., "Raccolta di documenti per la patria istoria", vol. IV, p. 18), Castel Goffredo riottiene un organo giudiziario nel 1805, quando viene istituito un "ufficio di conciliazione per le cause di poca entità" (vedi Gozzi C., "Raccolta di documenti per la patria istoria", vol. IV, p. 19).

5) In ASCCG, "XXIII. Ufficio del giudice conciliatore. 11. Oggetti vari", b. 291, 11.3.

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