Beneficenza (1827 - 1863)
serie | livello: 3
Produttore fondo: Oltre il Colle, Comune di Oltre il Colle (sec. XIII - )
Contenuto: In questa serie sono raccolti i fascicoli con la documentazione riguardante i rapporti fra il comune e le opere pie locali. La parte più corposa e significativa della documentazione concernente l'attività di assistenza e beneficenza esercitata dalla comunità locale è conservata nell'archivio dell'Ente Comunale di Assistenza (già Congregazione di Carità). Per la definizione delle competenze di questi enti e della loro relazione con il comune si rinvia all'introduzione dell'inventario dei questo fondo.
Oltre alle nomine degli amministratori dei Luoghi Pii Elemosinieri e del presidente, scelti anche fra gli amministratori del comune, ai contributi per alluvionati ed alla raccolta di collette in genere, vi sono atti riguardanti i rapporti patrimoniali fra questi enti di beneficenza ed il comune. Al comune sono affidati i compiti di supplire i bisogni degli ospedali, orfanotrofi ed altre pie istituzioni. In assenza di questi enti il comune ha l'obbligo di provvedere in proporzione alle spese di mantenimento dei bisognosi (miserabili) . Assieme al ricovero degli esposti e degli handicappati il comune cura anche la distribuzione di elemosine ai poveri e quelle straordinarie durante le crisi annonarie, l'erogazione di sussidi straordinari assegnati individualmente, il pagamento alla farmacia dei farmaci somministrati ai poveri, le liquidazione delle spese di ricovero dei poveri presso gli ospedale (spedalità), l'assistenza ai fanciulli, ai pellagrosi ed alle donne gravide.
L'assistenza medica gratuita e la distribuzione gratuita dei medicinali ai poveri rientrava fra i compiti affidati ai comuni dalla legge sulla sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849, poi confluita assieme a quella successiva del 25 febbraio 1904, n. 57 nel testo unico delle leggi sanitarie promulgato con R.D. del 1° agosto 1907, n. 636. Allo scopo di avere sempre aggiornato la situazione degli aventi diritto alle prestazioni assistenziali gratuite previste dalle leggi, si provvide a descrivere i poveri del comune in appositi elenchi, detti appunto "dei poveri", da approvarsi annualmente con deliberazione della giunta come prescritto dall'art. 17 del regolamento sanitario emanato con la legge 19 luglio 1906, n. 466 e da conservarsi in archivio come raccolta cronologica, secondo la previsione dell'allegato 4) al regolamento comunale e provinciale del 1899. A seguito delle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, che riformavano l'organizzazione e la gestione amministrativa delle istituzione di pubblica beneficenza e dettavano norme in materia di "pubblico soccorso" al fine del pagamento da parte delle istituzione stesse e dei comuni delle spese di degenza ospedaliera (spedalità) dei bisognosi, cominciarono a compilarsi gli "elenchi delle istituzione di beneficenza esistenti nel comune", la cui raccolta è stata prescritta per la prima volta dal suddetto allegato 4) al regolamento comunale del 1899. Successivamente per favorire l'azione di recupero delle spese di spedalità anticipate nei confronti di ricoverati non versanti in condizioni di povertà, si resa necessaria la compilazione di un "registro delle spedalità" (disciplinato successivamente con la legge 3 dicembre 1931, n. 1580), contenente per ciascun ricoverato, i dati personali, compreso l'eventuale numero d'iscrizione nell'elenco dei poveri, la durata del ricovero ospedaliero ed i dati relativi all'impegno ed alla liquidazione delle spese relative.
Consistenza unità: 57.
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA00337F/