Deliberazioni consiglio e giunta (1877 - 1897)

titolo | livello: 4

Produttore fondo: Ranica, Comune di Ranica (sec. XIII - )

Contenuto: Il titolo contiene i verbali delle adunanze del consiglio e della giunta municipale del comune dal 1877 al 1897. - Note di storia istituzionale: Crispi con la legge del 30 dicembre 1888 n. 5865 introduce importanti innovazione nella struttura amministrativa comunale. Nell'ambito dell'organizzazione del comune viene stabilito che ogni comune deve avere un segretario e un ufficio comunale, e che più comuni possono consorziarsi per avvalersi di uno stesso segretario o di stessi uffici; viene definito lo status del segretario comunale (art. 2). Abrogando l'art. 250 della legge 1865, si dà facoltà al Governo di procedere in ogni tempo alla costituzione di nuovi Comuni e alla riunione di quelli già esistenti (quando ricorrono i presupposti già indicati dalla legge 1865), introducendo anche la previsione del caso in cui sia il capoluogo a chiedere il distacco dalla frazione (articolo 3). Ma i cambiamenti più importanti riguardano la materia elettorale dato che dei 90 articoli che costituiscono la legge (dal 4 al 46, quasi la metà degli articoli) concernono, tale argomento. La riforma elettorale politica attuata dal Decreto nel 1882 (T.U. del 24 settembre 1882, n. 999) aveva creato un corpo elettorale politico più ampio di quello amministrativo, mediante l'abbassamento da 25 a 21 anni del limite d'età per l'elettorato attivo, la riduzione della misura del censo, e l'adozione dello scrutinio di lista in luogo del sistema uninominale. Con la legge del 1888 si stabilisce che l'elettorato amministrativo spetta a tutti i cittadini iscritti nelle liste politiche. Si sostituisce, inoltre, al sistema maggioritario, quello del voto limitato, al fine di consentire la rappresentanza delle minoranze. Alla magistratura viene affidata la presidenza degli uffici elettorali. Altre novità riguardano il Consiglio Comunale e il Sindaco. Si elimina la prescrizione che la sessione ordinaria dei Consigli Comunali non può durare più di 30 giorni; e, mentre prima spettava al Prefetto disporre la riunione straordinaria del Consiglio, ora si consente che questa possa aver luogo anche per determinazione del Sindaco, della Giunta, o per domanda di un terzo dei consiglieri. Viene stabilito che, nei capoluoghi di provincia e di circondario e nei comuni con una popolazione superiore ai 10 mila abitanti, il Sindaco è eletto dal Consiglio Comunale (art. 50); si prevede, per la prima volta, (art. 52) la rimozione dei sindaci ad opera del Consiglio, e si disciplinano i casi della loro rimozione ad opera del Re (già prevista genericamente dalle leggi precedenti), prescrivendo che può avvenire per " gravi motivi di ordine pubblico e quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli ", aggiungendo che i sindaci rimossi non possono essere rieletti per due trienni. Si stabilisce inoltre la sostituzione, per tre mesi, del Sindaco quale ufficiale del Governo con apposito Commissario, nel caso che "non adempia ai suoi obblighi o non li adempia regolarmente" (art. 53). Allo scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per gravi motivi di ordine pubblico, già previsto dalla legge precedente, si aggiunge il caso dello scioglimento dei consigli che "richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli" (art. 84); allo scopo, infine, di assicurare il controllo parlamentare e della opinione pubblica sugli scioglimenti dei Consigli, si prescrive che i relativi decreti siano preceduti da relazione contenente i motivi del provvedimento, e che ogni tre mesi il Governo comunichi alle due Camere gli elenchi dei Consigli disciolti. Si lascia sostanzialmente inalterato il sistema della legge 1865 sul controllo di legittimità degli atti del Comune (artt. 60, 61, 62), introducendo (art. 63) il ricorso al Governo, sentito il Consiglio di Stato, contro il decreto di annullamento. Si prescrive, di massima, la pubblicità delle sedute dei Consigli Comunali (art. 82), salvo quando si tratti di questioni concernenti persone. Viene introdotta la gestione commissariale dei Comuni e delle Province, i cui consigli siano stati disciolti (art. 85) e si introducono le norme attinenti alla responsabilità degli amministratori per spese non autorizzate in bilancio e non deliberate dai rispettivi consigli (articolo 86) e alla resa giudiziale dei conti (art. 87). Infine si dispone che, fermo restando il controllo di legittimità del Prefetto, la tutela sui Comuni e sulle Province è esercitata, al posto della Deputazione Provinciale, da un nuovo organo, la Giunta Provinciale Amministrativa, composta del Prefetto, presidente, di due consiglieri di Prefettura e di quattro membri effettivi (più due supplenti), nominati dal Consiglio Provinciale (art. 64). Per le Province, l'art. 74 deferisce al Presidente della Deputazione Provinciale, organo individuale di nuova istituzione, eletto ogni anno dal consiglio, le attribuzioni già del Prefetto nella sua qualità di capo della Deputazione, ponendosi, cosi, termine al sistema di amministrazione provinciale del tipo francese. Poiché la legge concedeva al Governo la facoltà di coordinare in testo unico le proprie disposizioni con quelle della legge del 1865 e delle altre che l'avevano modificata, a tanto si provvide col T.U. 10 febbraio 1889 n. 5921. Crispi procedette successivamente alla riforma della legislazione elettorale; lasciando inalterate le norme sostanziali del T.U. 1889, vennero modificati i metodi di revisione delle liste politiche ed amministrative e le operazioni elettorali (leggi 11 luglio 1894 n. 286 e 11 luglio 1894 n. 287 e T.U. 25 marzo 1895, n. 83).

Compilatori
Roberto Breviario, Archivista

espandi | riduci

NOTA BENE: qualsiasi richiesta di consultazione, informazioni, ricerche, studi (nonché documentazione fotografica in alta risoluzione) relativa ai beni culturali di interesse descritti in Lombardia Beni Culturali deve essere inoltrata direttamente ai soggetti pubblici o privati che li detengono e/o gestiscono (soggetto o istituto di conservazione).