Elezioni e liste giurati (1877 - 1897)

titolo | livello: 4

Produttore fondo: Ranica, Comune di Ranica (sec. XIII - )

Contenuto: Il titolo contiene documentazione in merito all'elenco permanente dei giurati. Presente poi documentazione in merito al rinnovo annuale di un quinto dei consiglieri comunali e alle liste amministrative. Il titolo contiene anche documentazione in merito alle elezioni dei deputati presso il collegio di Bergamo e la revisione delle liste degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore e Viceconciliatore. - Note di storia istituzionale: GiuratiLe liste dei giurati venivano infatti compilate e riviste annualmente da una Commissione, composta dal Sindaco, da due membri della Giunta Municipale e dal Giudice conciliatore. La Commissione, della cui riunione la popolazione era avvertita tramite pubblica affissione, doveva redigere un verbale di revisione dell'elenco permanente dei giurati residenti del comune. Prima di tutto la Commissione visionava il registro delle dichiarazioni dei giurati fatte di loro pugno nell'ufficio comunale e assumeva informazioni tratte dalle liste politiche, dai ruoli delle imposte dirette. Fatto questo la Commissione procedeva alla revisione delle liste aggiungendo o depennando chi aveva perso le condizioni richieste per la carica di giurato. L'elenco veniva quindi spedito al Pretore del mandamento conservandone una copia per l'ufficio comunale. ElezioniSecondo quanto scritto al capo II della legge del 1865, che regolamenta la materia delle elezioni amministrative, i consiglieri comunali vengono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette secondo una graduazione proporzionale alla popolazione del comune. I nomi degli elettori sono inscritti in una lista compilata dalla Giunta Municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio Comunale per la sessione di primavera. Con la legge del 30 dicembre 1888 si stabilisce che l'elettorato amministrativo spetta a tutti i cittadini iscritti nelle liste politiche (1). Si sostituisce, inoltre, al sistema maggioritario, quello del voto limitato, al fine di consentire la rappresentanza delle minoranze. Alla magistratura viene affidata la presidenza degli uffici elettorali.(1) Il Decreto contenuto nel Testo Unico del 24 settembre 1882 aveva ampliato il corpo elettorale politico grazie all'abbassamento da 25 a 21 anni del limite d'età per l'elettorato attivo, alla riduzione della misura del censo, e all'adozione dello scrutinio di lista in luogo del sistema uninominale.

Compilatori
Roberto Breviario, Archivista

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