Congregazione di carità di Monza (1862 - 1937)
Sede: Monza
Tipologia ente: ente di assistenza e beneficenza
Progetto: Comune di Monza: Ente comunale di assistenza - ECA di Monza
Dopo la restaurazione, il governo austriaco lascia alla congregazione di carità l'amministrazione dei luoghi pii uniti fino al 1822, anno in cui viene sciolto il capitolo dei deputati e sostituito da tre direttori stipendiati (amministrativo, medico ed elemosiniero). Le "direttorie" hanno vita fino al 1862, anno in cui viene ripristinata la congregazione di carità. Il regolamento interno della congregazione è stilato qualche anno più tardi e approvato dalla deputazione provinciale di Milano l'11 settembre 1868. In esso è previsto come organo di gestione un nuovo capitolo, composto da un presidente e otto deputati, tutti di nomina del consiglio comunale. Il presidente ha compiti rappresentativi ed esecutivi: convoca le adunanze del capitolo; ha la direzione di tutti gli affari e nomina annualmente quattro commissioni speciali per sovrintendere gli istituti di beneficenza amministrati dalla congregazione. Il capitolo dei deputati ha alle proprie dipendenze, come in precedenza, personale stipendiato: un segretario, un ragioniere, un protocollista, un tesoriere, un ingegnere ed un inserviente portinaio(1). La congregazione ha antecedentemente riformato le competenze elemosiniere e ospedaliere nel 1865, riducendo l'attività elemosiniera a beneficio dei miserabili, cronici, orfani e derelitti domiciliati nel comune di Monza, e limitando il ricovero e la cura gratuita ai più meritevoli e ai soli veramenti colpiti da grave malore acuto. Il servizio ospedaliero viene riformato e diviso in sanitario, economico, religioso e distinto in interno ed esterno; con ciò le disposizioni per la cura degli ammalati vengono rigorosamente fissate, anche relativamente alle tariffe di degenza per quegli ammalati che siano in grado di pagare. La direzione economica dell'ospedale, infine, è affidata all'ufficio economato. Negli anni immediatamente precedenti e susseguenti il regolameto interno, vengono approvati dalla congregazione i regolamenti dagli istituti amministrati dalla stessa. Il regolamento delle due pie case di ricovero e d'industria, nate nel 1828 per l'asilo e l'assistenza dei vecchi inabili al lavoro e di poveri senza mezzi di sussistenza, ha una pianta organica impiegatizia dipendente dalla congregazione di carità, mentre per i servizi interni ("cucinieri", "portinaio", "giardiniere", "illuminatore", ecc.) provvedono alcuni ricoverati scelti dall'economo e dotati di un salario giornaliero. Il regolamento per l'orfanotrofio femminile, causa pia don Angelo Bellani, accoglie orfane di entrambi i genitori e fanciulle orfane del solo padre, dando loro un'educazione scolastica primaria e affidando loro lavori di vario tipo. La direzione dell'orfanotrofio dipende dalla congregazione di carità e dall'arciprete della basilica di S. Giovanni Battista, ed è affidata ad un direttore spirituale ed a una direttrice. Il personale impiegatizio è costituito da maestre e dalle stesse fanciulle ricoverate distintesi particolarmente per doti morali, mentre il servizio medico dipende dalla congregazione di carità stessa. Il monte di pietà dipende strettamente dalla congregazione, che ha l'immediata sorveglianza dell'istituto. Unici impiegati stabili sono il regolatore, che ha la responsabilità della cassa e deve rispondere di tutti gli atti del monte alla ragioneria della congregazione, e uno scrivano con le mansioni di controllore custode. Il regolamento della Casa del Buon Pastore, per il ricovero di giovani traviate, affida la sua direzione ad una maestra direttrice e dipende direttamente dalla congregazione. Il disimpegno degli altri compiti è affidato a maestre e alle stesse ricoverate, mentre il sacerdote e il medico per il servizio religioso e sanitario sono scelti dalla direzione stessa.
Note
1. Cfr. "Regolamento della Congregazione di Carità di Monza", Monza, 1868.
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB000CEF/