Economato generale dei benefici vacanti di Milano (1860 - 1929)
Sede: Milano
Tipologia ente: organo periferico dello Stato
Condizione giuridica: pubblico
Progetto: Archivio di Stato di Milano: Anagrafe degli archivi (guida on-line)
Gli economati generali dei benefici vacanti, istituiti nel 1860 e rimasti in vigore fino al concordato dell'11 febbraio 1929, furono eretti per l'amministrazione delle rendite dei benefici durante il periodo di vacanza del beneficio stesso, il cui godimento veniva considerato come una regalia spettante allo Stato.
All'unificazione, con regio decreto 26 settembre 1860, n. 4314 fu stabilito che in tutto il regno l'amministrazione dei benefici vacanti sarebbe stata tenuta da economi regi. Essi avevano le funzioni di prendere possesso di tutti i beni dei benefici per qualsiasi ragione scoperti, durante il periodo della loro vacanza e dei benefici sottoposti a sequestro, percepirne le rendite, pagare le spese ed effettuarne la consegna ai nuovi titolari.
Furono così istituiti ovunque i regi economati e i regi subeconomati dei benefici vacanti, alle dipendenze del Ministero di grazia, giustizia e culto. Dagli economi generali dipendevano i subeconomi a loro volta nominati dal guardasigilli nelle varie diocesi. I primi tenevano l'amministrazione dei benefici vacanti di più province, i secondi quella dei benefici di una sola diocesi o di più mandamenti compresi in una diocesi medesima. Ai soli economi generali veniva specialmente affidata l'amministrazione delle mense vescovili (art. 4).
Norme più dettagliate vennero date col regolamento 16 gennaio 1861, n. 4608, che conferì agli economati anche l'onere di vigilare sull'amministrazione patrimoniale dei benefici anche in tempo di sede piena e di ogni altro istituto ecclesiastico, provvedendo inoltre a corrispondere sussidi ai nuovi investiti, a soccorrere il clero bisognoso ed a concorrere alle spese di restauro e di officiatura delle chiese.
Gli economati, posti alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, erano sette in tutta Italia: Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo. Erano diretti da un economo generale che aveva sotto di sé dei subeconomi e un certo numero di altri impiegati, equiparati agli statali.
Dall'Economato generale dei benefici vacanti di Milano dipendevano i Subeconomati di Abbiategrasso, Busto Arsizio, Cuggiono, Codogno, Lodi, Gorgonzola, Milano, Monza.
L'unificazione delle norme regolatrici dell'amministrazione dei benefici vacanti seguì solo col regolamento 2 marzo 1899, n. 64 che restò in vigore finché non sostituito con il regolamento 23 maggio 1918, n. 978.
Abolita, con l'art. 25 del Concordato dell'11 febbraio 1929 la regalia beneficiaria e stabilito, con successivo art. 26, che l'amministrazione e il godimento delle rendite dei benefici vacanti venivano disciplinati dalle norme del diritto canonico, e che, per l'art. 30 del Codice di procedura vaticano la gestione ordinaria e straordinaria dei beni degli istituti ecclesiastici avrebbero avuto luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche, escluso l'intervento dello Stato, ad eccezione di poche limitazioni, i vari economati non ebbero più ragione di esistere e con l'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848 per l'applicazione del Concordato vennero soppressi.
Lo stesso art. 18 e quelli seguenti stabilivano che "[...] I patrimoni degli Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al regno in virtù delle LL. 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 e del R.D.L. 22 febbraio 1924, n. 211, sono riuniti in un patrimonio unico, che è destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione [...]".
"L'amministrazione del patrimonio riunito dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti [...] è concentrata nel Ministero della giustizia e degli affari di culto e sarà tenuta con distinta gestione e bilanci separati dall'attuale amministrazione generale del Fondo per il culto che col relativo personale ora in servizio, costituirà una Direzione generale del Ministero medesimo. [...]" (art. 19).
"Per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di culto è costituito presso ogni Procura generale del re delle Corti d'appello, un ufficio per gli affari di culto, alla diretta dipendenza del procuratore generale [...]" (art. 21).
"Fino a quando non siano effettivamente costituiti gli uffici per gli affari di culto indicati nell'art. 21, gli attuali economati generali dei benefici vacanti nelle antiche provincie del regno, e le Prefetture nei territori annessi eserciteranno provvisoriamente le attribuzioni demandate agli uffici medesimi" (art. 31).
Quest'ultima disposizione ebbe l'effetto di prolungare l'esistenza fattiva degli economati dei benefici vacanti, finché l'art. 1 del R.D.L. 19 agosto 1932, n. 1080, convertito con L. 6 aprile 1933, n. 455, trasferì le attribuzioni già spettanti al Ministero di grazia e giustizia e alle Procure generali presso le Corti d'appello, rispettivamente al Ministero dell'interno e alle Prefetture.
Bibliografia
- DEL GIUDICE, Nozioni di diritto canonico, 143 - 153, 408 - 421, 443 - 444 = DEL GIUDICE, V., Nozioni di diritto canonico, Milano, Giuffrè, 1970
- Dizionario ecclesiastico, Economato dei benefici vacanti, vol. I (1953), 936 = Dizionario ecclesiastico, Torino, UTET, voll. I - III, 1953 - 1958
- Dizionario ecclesiastico, Exequatur o Placet, vol. I (1953), 1046 - 1047 = Dizionario ecclesiastico, Torino, UTET, voll. I - III, 1953 - 1958
- Dizionario ecclesiastico, Fabbricerie, vol. I (1953), 1051 - 1052 = Dizionario ecclesiastico, Torino, UTET, voll. I - III, 1953 - 1958
- Enciclopedia delle religioni, Beneficio ecclesiastico = DONINI, A., Enciclopedia delle religioni, Milano, Teti, 1977
- Enciclopedia delle religioni, Fabbriceria = DONINI, A., Enciclopedia delle religioni, Milano, Teti, 1977
- Enciclopedia Italiana, Economato dei benefici vacanti, vol. XIII, 426 = Enciclopedia Italiana di Scienze, lettere ed arti, voll. I - XXV, Milano, Istituto Giovanni Treccani, 1929 - 1937
- GALANTE, Il diritto di placitazione e l'economato = GALANTE, A., Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia, Milano, 1894
- Piccola enciclopedia ecclesiastica, Patronato, 991 = CECCARONI, A., Piccola enciclopedia ecclesiastica, Milano, Vallardi, 1953
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Fonti
- regio decreto 26 settembre 1860, n. 4314, Disposizioni intorno all'amministrazione dei benefizi e delle Mense vescovili vacanti (= r.d. 4314/1860)
- regio decreto 2 marzo 1899, n. 64, Approvazione del Regolamento per l'uniforme esercizio della regalia e per gli uffici degli Economati dei benefizi vacanti (= r.d. 64/1899)
- regio decreto 23 maggio 1918, n. 978, Approvazione del Regolamento per l'uniforme esercizio in tutto il regno del diritto di regalia e per gli uffici degli Economati generali dei benefizi vacanti (= r.d. 978/1918)
- legge 27 maggio 1929, n. 810, "Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi c del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e I'Italia, l'11 febbraio 1929" (= l. 810/1929)
- regio decreto 16 gennaio 1861, n. 4608, Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del decreto 26 settembre 1860, n. 4314 (= r.d. 4608/1861)
- regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, Soppressione delle Corporazioni religiose (= r.d. 3036/1866)
- legge 11 agosto 1870, n. 5784, Approvazione di provvedimenti finanziari (= l. 5784/1870)
- legge 27 maggio 1929, n. 848, Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto (= l. 848/1929)
- regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, Approvazione del Regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848 sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto (= r.d. 2262/1929)
- regio decreto legge 19 agosto 1932, n. 1080, Norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno, convertito con legge 6 aprile 1933, n. 455 (= r.d. 1080/1932)
- legge 6 aprile 1933, n. 455, Conversione in legge del regio decreto legge 19 agosto 1932, n. 1080 (= l. 455/1933)
Compilatori
prima redazione: Cassetti Antonella, archivista (2000)
prima redazione: Bernini Daniela, archivista (2000)
prima redazione: Cuomo Raimonda, archivista (2000)
revisione: Regina Marina, archivista (2007)
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB000F92/