Unità compresa in: Capitolo della cattedrale di Brescia - Fondo pergamenaceo

Sentenza (1477 dicembre 10)

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Segnatura definitiva: A. Dm. Bs., A. Cap., Perg. n. 137

Descrizione estrinseca: Originale.A. Dm. Bs., A. Cap., Perg. n. 137.v. s.:assente.r. s.:A. Dm. Bs., A. Cap., b. 203, Filza 1a.A. Dm. Bs., A. Cap., b. 38, "Libro N".

Data topica: Brescia

Note: La pergamena misura mm 215 x 710 e risulta essere in mediocre stato di conservazione. Nel verso: 'Sententia domini episcopi brixiensis super mensis' e '1477. Sententia episcopali super destitutione tertie mense'.

Numero corda: 166

Contenuto:

Nel palazzo vescovile, nella caminata che è vicina alla camera del vescovo. Domenico de Dominicis, vescovo di Brescia e, in Roma, vicario generale del papa, nella sua veste di commissario e amichevole compositore nella causa circa la pieve di S. Giorgio di Ovanengo, fra Giovanni Giusti, protonotario apostolico, canonico e vicedomino del Capitolo della Chiesa Maggiore di Brescia, che agisce per sé ed a nome di tutti i canonici del Capitolo (Matteo Calzavacca, Filippo Schilini prevosto, Antonio Maggi cantor, Taddeo Baiguera, Giacomo Averoldi, Silvestro Bonaccursi, Gabriele da Bagnolo, Bernardino Fabi, Battista da Carpenedolo e Francesco da Orzi, Pietro Sacconi, Antonio Scachi, entrambi mansionari onorabili, Antonio da Montichiari, Manfredo da Dello, Serafino q. Alegretto, Pietro da Quinzano, Salvatore Folco, Simone da Venezia, frate Tommaso di Brescia, Venturino Sala, Pietro da Ghedi, Cristoforo Bondi, Tonino Abiati, tutti cappellani), stabilisce che i frutti della pieve di Ovanengo non possano venire a formare una terza Mensa della Chiesa Maggiore, ma si aggiungano a quelli dei Ss. Pietro e Marcellino all'unica Mensa e che siano comuni ai canonici, ai mansionari e ai cappellani. Avranno l'obbligo di partecipare a questa Mensa coloro che sono nominati nella bolla apostolica ed il rettore della cappella di S. Sebastiano della Chiesa Maggiore. I mansionari e i cappellani, che abbiano accettato questa sentenza e abbiano contribuito alle spese di questa causa, potranno percepire i frutti di detto beneficio e partecipare alle relative distribuzioni. I canonici non potranno pretendere nulla dei frutti della pieve di Ovanengo e delle spese fatte per la bolla apostolica; i mansionari e i cappellani non potranno rivendicare nulla ai canonici circa le elevate spese della causa, né potranno chiedere loro il denaro che si deve avere, in seguito all'accordo fatto con la chiesa di S. Desiderio di Brescia. I mansionari e i cappellani dovranno eleggere ogni anno un mansionario con il compito di 'massarius', il quale, insieme al massaro del Capitolo dei canonici, amministrerà gli affitti e le riscossioni dei beni dei Ss. Pietro e Marcellino e della pieve di Ovanengo. Il massaro di mansionari e cappellani dovrà essere sempre presente in occasioni di contratti di locazioni e di permute, nonché quando si terranno i bilanci. Avrà il compito, infine, di nominare un vicario perpetuo, il quale dovrà provvedere alla cura delle anime della pieve di Ovanengo, con la premura di assegnargli un adeguato salario.- ; TT: Pancrazio Rizzini da Montichiari, arciprete di Carpenedolo; Giovanni da Bergamo, rettore della chiesa di S. Maria di Valverde di Botticino sera; Cristoforo Usachi.- ; (ST) Stefanino q. Faustino Lorini, cittadino e abitante di Brescia, pub. imp. auct. not.

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