Unità compresa in: Capitolo di Santa Maria della Scala - Possessione e feudo di Castelvisconti

Sentenza (1512 ottobre 2)

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Segnatura provvisoria: 59

Segnatura definitiva: b. 4, f. 10

Tipologia unità: Fascicolo

Supporto: cartaceo

Formato: 290 x 210mm

Consistenza: num. orig. cc.10, num. rec. cc.58 cc.bianche 5

Descrizione estrinseca: Fascicolo cartaceo, num. orig. cc.10, num. rec. cc.58 cc.bianche 5, mm 290x210mm, legatura originaria

Conservazione: ottimo

Note: Atto singolo. su fasc. cart. con copertina in perg., sul retro regesto del XVII sec. si intravede il serpente visconteo e la scala di S.M.S. in inchiostro rosso sbiadito, copia semplice estratta da Antonio Anselmi notaio di Cremona. Allegata copia autentica manoscritta del 22 febbraio 1870.

Numero corda: 59

Contenuto:

Processo e sentenza emessa da Giovanni Battista Appiano, regio senatore e delegato dal re Ludovico, nella causa tra il R.C.S.M.S. rappresentato dal suo procuratore Giovanni Iacobo Azzano, canonico da una parte, e la comunità di Cremona e i deputati del Naviglio di Cremona dall'altra.
La sentenza stabilisce, richiamandone altre, che la seriola Castelvisconta non è sottoposta a restrizioni o ordini da parte dei deputati del Naviglio di Cremona e deve poter portare tanta acqua quanta ne serve per l'irrigazione dei beni dei canonici e per il funzionamento del Mulino in Castelvisconti, cioè 40 once di acqua secondo la misura cremonese. La comunità di Cremona e i deputati vengono condannati a pagare le spese processuali in 300 lire imperiali.

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