Archivio del Comune di Bormio, Quaterni consiliorum sorte primaverile 1628 20 marzo 29 aprile 8 maggio 1628
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- Persone
- Giovannina figlia di Stefano Morcelli
- Procedimento giudiziario
- Inchiesta verso Giovannina Morcelli, per aborto (15 marzo - 11 aprile 1628; 20 marzo - 8 maggio 1628)
L'inchiesta che il Magistrato aprì verso Giovannina Morcelli non fu per il sospetto di pratiche stregonesche, ma per il dubbio di avvenuto aborto.
Il processo è comunque importante perché rivela l'usanza delle streghe di confezionare l'unguento con il corpicino di bambini morti appena nati.
Successe infatti che a Semogo, durante una funzione liturgica, la cagnetta del curato scoprì nel cimitero, in luogo dove normalmente nessuno veniva seppellito, il corpo di un bimbo privo della testa, delle braccia e, secondo un testimone, anche del ventre. Tale ripugnante scoperta non poteva che suscitare la certezza di orrende opere di stregoneria a Semogo.
Giovannina, resasi contumace, fu condannata alla pena capitale del rogo.
1628. Die 20 mensis martii.
In stuffa mei Sermondi cancellarii, congregatum fuit magnificum concilium Burmii.
[…] Ancora fu ordinato che, fatta la debita inquisitione sopra et nella causa criminale contra di Gioannina figliola di Steffan Morsello da Semogo, della quale nel processo etc., li signori uffitiali presenti habbino autorità et debbino quella ricercare et far ricercare alla solita habitatione di suo padre nelle parti di Semogo et altrove, et dove non si ritrovi conforme l'ordine di giustitia, chiamarla et citarla alla detta sua habitatione, che sotto pena de lire 25 imperiali compari a rispondere alla imputatione data etc. et ulterius etc.
1628, die sabbati 29 mensis aprilis.
[…] Eodem die in predicto magnifico concilio.
Essendo per li magnifici signori Filippo Nisina, in loco dil podestà nelle criminali cause, Gervasio Grusino et Francesco Viviano, regenti della magnifica Comunità di Bormio in questo tempo, al longo formato diligente processo contra Gioannina, figliuola di Steffan Morsello olim Christoforo di Semogo di Bormio, per causa et sopra l'imputatione ad essa Gioannina data di haver distrutta una creatura dalla istessa Gioannina nata, et quella maliciosamente et nascostamente sepolta in loco insolito nel cimiterio della chiesa di Santo Abondio della istessa contrada di Semogo. La qual creatura è stata per voler d'Iddio (il quale non permette che tali misfatti restino sepolti, ma si faccino palesi al mondo, affine li delinquenti siano castigati), fu da un cane alla presenza de vicini d'essa contrada scoperta, come dall'istesso processo si lege. Della quale imputatione et misfatto detta Gioannina s'è resa et rende colpevole per la fuga da lei fatta dal territorio di Bormio. La qual fuga, stando per osservare l'ordine di giustitia, è stata ricercata et fatta ricercare nel detto territorio di Bormio, n'essendo ritrovata, fu alla casa et publicamente citata alle piazze a comparire, per ultima … (a) Il che fu il primo d'aprile corrente a comparire avanti la Giustitia a diffendersi dalla già datali imputatione di cossì grave misfatto, se diffesa s'intende poter fare, altrimenti, non comparendo, né diffese alcune facendo, se haverà et riputerà colpevole dil delitto comisso.
Né essendo la detta Gioannina comparsa, n'alcuno per lei a rispondere alla citatione et far alcuna diffesa, hoggi congregato predetto magnifico concilio di Bormio ordinario nel solito palazzo della raggione, a sono di campana et citatione de servitori publici per dar il dovuto castigo alla detta Gioannina delinquente, doppo l'esser visto, letto et diligentemente considerato il processo al longo, come di sopra formato contra la detta Gioannina, la dispositione de nostri Statuti di Bormio al capitolo 28, foglio numero 21 in criminali: de creaturis non destruendis, invocato il nome del Signore Iddio, dal quale procede ogni giusto giuditio, per la presente ordinatione et sentenza, predetto magnifico concilio volendo essequire quanto di raggione s'aspetta ha castigo de malfattori et essempio d'altri, ha giudicato et sententiato che la detta Gioannina, la quale ha fatto fuga s'è resa colpevole et verifica per la commissa contumatia delinquente, et rea dil comisso delitto, senz'alcun timor de Dio et della giustitia ha distrutta la detta creatura, sia da tutto il territorio di Bormio bandita per bando della sua vita perpetuamente, con dechiaratione che, dove per i tempi a venire la detta Gioannina si ritrovasse di dentro delli confinii d'esso territorio, che di subito sia introdotta nelle forze dilla Comunità et quella condotta al solito loco di giustitia, et ivi per mano dil carnefice senza alcuna redempttione sia abbrugiata, talmente che mora et si facci in polvere. Avertendo a ciascuna persona dil detto territorio, sotto la istessa pena di morte, a non ardire di dare alla detta Gioannina hospitio, agiuto, sostegno o favore di sorte alcuna. Inoltre condanando la detta Gioanina, seguendo il capitolo di Statuto de homicidio, capitolo in criminale numero 14, et folio numero 14, in lire 400 imperiali d'esser applicate al Comune di Bormio, lire 25 imperiali per la contumatia, oltre le spese de viaggi di processare et andate dil magnifico consiglio nella presente causa fatti etc. et pertanto ad opportuno tempo d'esser pagate per la detta Gioannina, di presente figliola di famiglia.
Eodem die et ibidem in publicis plateis, sono campane, assistente predicto magnifico concilio, per Nicolaum Rampum, servitorem publicum Communis, medio cancellerii latura et publicata fuit sententia de qua ante in omnibus ut in ea. Presentibus quam pluribus, presens etc.
Si tassa per processare nella causa dill'antescritta Gioannina et per andate fatte in detta occasione a Semogo come segue.
Primo al signor locotenente messer Filippo et signor Gioachimo Alberti in sua absenza, per mittà per processare, libre 6, soldi 10 per ciascuno: [que omnia faciunt] libras 13, solidos -;
alli signori regenti, libre 13 per uno: [que omnia faciunt] libras 26, solidos -;
al cancelliere Vitalino, computa la scrittura libras 6, solidos 10;
a Leoprando cancelliere libras 13, solidos -;
item per la scrittura libras 6, solidos 10;
al canevaro libras 13, solidos -;
item a messer Filippo, locotenente, signori regenti, cancelliere Vitalino et canevaro per l'andata a Semogo a processare, libre 6, soldi 10 per uno, item a ser Martino di Donà, soldi 40: [que omnia faciunt] libras 34, solidos 10;
item a Nicolò Rampo per 3 andate a Semogo libre 6, soldi 10;
al Valesino per andata ut supra libre 3, soldi 5;
a Steffano per un'andata libra 1, soldi 10.
[Que omnia faciunt] libras 123, solidos 15.
1628, die lune 8 mensis maii.
In aestuario Pretorii Burmii congregatum fuit magnificum concilium Burmii, more solito servato etc., in quo ordinatum fuit che Andrea quondam Nicolino Morsello et Lorenzo quondam Giacomo Laffranco, ambi doi antiani de homini nella contrata di Semogo, li quali contro il debito et obligo dil loro offitio, negligendo, non di subito hanno rifferto al Uffitio come nella detta contrata, in campagna, sia ritrovata una creatura morta, anci quella habbian fatta sepelire senza saputa e licentia dil Offitio, affine l'Uffitio havesse potuto con maggiore presteza et diligenza inquirere dil maleficio, per la quale negligentia, interpellati dalli signori regenti hanno refferto ut supra, siano condannati in lire quaranta imperiali per ciascuno, d'esser riscosse dal canevaro presente di Comunità.
(a) Parola con senso di prescrizione, ma difficile da leggere.
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/bormio/documenti/SB127/