commissario distrettuale 1815 - 1859
Con la sovrana patente 7 aprile 1815 venne stabilita l’aggregazione della Lombardia con il Veneto e la formazione di un regno sotto la denominazione di regno lombardo-veneto. Nella patente erano contenute norme generali dedicate non solo all’organizzazione dell’amministrazione centrale dello stato, ma anche alla ripartizione territoriale ed amministrativa del regno, che veniva articolato in province, distretti e comuni. In ogni distretto era previsto un cancelliere del censo, il quale sotto la dipendenza della rispettiva regia delegazione avrebbe esercitato la “superiore ispezione sopra i comuni di seconda e terza classe, tutta l’ingerenza negli affari censuari e la sorveglianza generale sui comuni delle suddette classi per l’adempimento delle leggi politiche” (patente 7 aprile 1815).
L’ordinamento amministrativo del regno lombardo-veneto venne completato dalla patente 24 aprile 1815 (patente 24 aprile 1815 a), dalla notificazione 12 febbraio 1816 (ordinanza 12 febbraio 1816) e dalla successiva notificazione 12 aprile 1816 (notificazione 12 aprile 1816).
La definizione delle attribuzioni specifiche dei cancellieri del censo venne inserita nelle istruzioni del 12 aprile 1816 al capitolo VI (artt. 150-256) (notificazione 12 aprile 1816), e nelle successive istruzioni particolari impartite ai regi cancellieri del censo il 23 aprile 1816 (istruzioni 23 aprile 1816).
Già durante il periodo napoleonico la tendenza a un sempre maggiore accentramento delle funzioni amministrative aveva comportato un ampliamento delle prerogative del cancelliere, che, da ufficio preposto alla conservazione del catasto, era diventato un rappresentante del governo in sede locale, con funzioni di sorveglianza sulla corretta amministrazione delle finanze comunitative.
Nell’ufficio distrettuale del regno lombardo-veneto il cancelliere era coadiuvato da un aggiunto nominato dal governo, in grado di supplirlo nelle sue funzioni, e da un inserviente di nomina regia. Ai comuni compresi nel distretto era fatto obbligo di partecipare proporzionalmente alle spese di mantenimento dell’ufficio stesso.
Il nome dell’ufficio del cancelliere del censo, che era stato mantenuto inizialmente inalterato rispetto al periodo napoleonico, venne modificato nel 1819. La circolare 24 luglio 1819 n. 17327-1182 stabiliva la sostituzione della denominazione “cancelliere del censo” con quella di “commissario distrettuale”, con richiamo esplicito alla stessa circoscrizione amministrativa a esso soggetta. Tutte le norme relative all’attività dei cancellieri stabilite dalle istruzioni del 1816 erano da considerarsi valide senza alcuna modifica anche per il commissario distrettuale, le cui funzioni rimasero in vigore nelle province lombarde fino all’annessione al regno di Sardegna nel 1859 (circolare 24 luglio 1819).
Ai sensi delle istruzioni sul nuovo regolamento per l’amministrazione comunale (notificazione 12 aprile 1816) i cancellieri del censo erano “nel rispettivo distretto sotto gli ordini immediati della regia delegazione della provincia” (art. 150) e avevano il compito primario di dare “esecuzione a qualunque determinazione venisse loro comunicata, sia dal regio delegato sia dalla pubblica congregazione provinciale, in ogni ramo del pubblico servizio” (art. 151). I cancellieri dovevano provvedere a riferire “tutto ciò che nel loro distretto potesse interessare le viste del governo”, a vigilare affinché fossero “osservate le leggi e i regolamenti di pubblica amministrazione” e a esercitare “una superiore vigilanza per l’adempimento delle leggi politiche” (art. 152-154). Incombeva loro la “diramazione di leggi, regolamenti e notificazioni delle autorità superiori a tutti i comuni del loro distretto” e una volta seguita la pubblicazione dovevano “ritirare i corrispondenti attestati”, che erano in dovere “di custodire negli atti” (art. 156). I cancellieri avevano inoltre il delicato compito di sovrintendere e vigilare alla regolare tenuta dei registri d’estimo, compresi i trasporti d’estimo (artt. 160-189), alla formazione dei quinternetti di esazione delle imposte prediali e dei ruoli per il pagamento della tassa personale, che provvedevano poi a consegnare agli esattori comunali per la riscossione, sulla quale similmente vigilavano (artt.191-205). Il cancelliere partecipava ai lavori dei convocati o dei consigli “nella qualità di assistente del governo” (art. 206), non aveva però “alcun voto deliberativo” né doveva “immischiarsi nel determinare l’opinione dei votanti”, dovendo al contrario “soltanto vegliare al buon ordine, e far presenti le leggi ed i regolamenti, oltre a stendere il protocollo delle sedute” (art. 16). Nella corrente amministrazione costituiva il tramite tra i comuni e le superiori istanze politiche, esercitando funzioni di controllo politico-amministrativo praticamente su ogni aspetto della vita comunale, dalle aste per locazioni, vendite o appalti alle nomine di impiegati, medici e parroci, dal controllo sulle spese in sede di bilanci preventivi e conti consuntivi all’intervento nei contenziosi tra comuni del medesimo distretto o di distretti limitrofi (artt. 206-239). Il cancelliere era incaricato formalmente della mera assistenza tecnico-giuridica ed era carente di vero e proprio potere politico. Le ampie competenze assegnategli nella conservazione del censo, nella riscossione dell’imposta prediale, nella leva e nella stessa amministrazione dei comuni facevano tuttavia del commissario una figura di primo piano nella amministrazione periferica del regno lombardo-veneto (Rotelli 1974). Dal momento che i cancellieri partecipavano in modo così incisivo alla vita dei comuni, non stupisce il fatto che essi esercitassero anche il controllo sugli archivi di queste istituzioni: “l’ufficio e l’archivio dei comuni immediatamente assistiti dal cancelliere” (quelli cioè privi di segretario e di ufficio proprio) erano tenuti “presso il cancelliere medesimo”, “ad eccezione delle leggi, dei regolamenti e delle altre notificazioni a stampa” conservate dall’agente “ad uso e per direzione degli abitanti dopo la seguita pubblicazione”. Formalità precise per la tenuta dell’archivio del commissario erano altresì indicate nelle istruzioni del 12 aprile 1816 (artt. 240-256). Ulteriori e interessanti precisazioni riguardanti soprattutto le modalità di insediamento del cancelliere e l’impianto dell’ufficio della cancelleria e dell’archivio distrettuale furono emanate con le “istruzioni particolari ai regi cancellieri del censo per l’esecuzione degli articoli 241 e 252 del regolamento generale”, emanate con circolare 23 aprile 1816 n. 20526-2394 (Sandonà 1912; Rotelli 1974; Meriggi 1987).
ultima modifica: 12/06/2006
[ Saverio Almini ]
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