consiglio di valle 1512 - 1797
Il consiglio, insieme al cancelliere e ai servitori di valle, era il principale organo di autogoverno della Valtellina, che era chiamata “magnifica valle”. Nei consigli generali di valle si radunavano gli agenti di giurisdizione (successivamente solo i cancellieri), ovvero i rappresentanti del terziere superiore, squadra di Morbegno, squadra di Traona, giurisdizione dei Teglio, terziere di mezzo. Nel consiglio intervenivano i deputati nominati da ciascuna delle giurisdizioni, con il nome di agenti di valle; ogni giurisdizione ne mandava uno, Sondrio tre. Il consiglio era l’organo deliberativo per il riparto delle spese e delle tasse straordinarie tra le giurisdizioni e per l’appalto del commercio dei grani; assolveva spesso compiti di rappresentanza politica negli interessi generali della valle – come i ricorsi alle tre leghe – ma le decisioni prima di diventare esecutive dovevano essere approvate dai comuni e dalle giurisdizioni.
Il cancelliere di valle, nominato per un biennio e scelto a turno tra le giurisdizioni, convocava il consiglio, di cui redigeva il verbale delle sedute, insieme agli agenti di valle riceveva le credenziali del governatore grigione che giurava nelle sue mani, anticipava le spese ordinarie e straordinarie, rendeva i conti ai delegati del consiglio.
I servitori di valle svolgevano mansioni di messi.
Magistrature temporanee erano istituite in casi particolari, ad esempio i magistrati di sanità in caso di epidemie.
I consigli di valle si convocavano su circolare del cancelliere che contenevano l’oggetto della discussione. Ogni consiglio comunale dava un voto, la cui pluralità prevalente formava il risultato della deliberazione dell’adunanza superiore (consiglio di valle o di terziere o di squadra). Ciascun consiglio comunale inviava uno o due deputati al consiglio di valle con il proprio voto sia definitivo, sia remissivo alle persone cui si affidava l’incarico, sia anche remissivo alla pluralità del consiglio o al voto di un altro terziere o squadra. Dallo spoglio dei voti emergeva la deliberazione del consiglio generale, che non aveva bisogno d’altro per essere esecutiva. Il consiglio di valle era autonomo nell’amministrazione economica, e deliberava in materia di spese ordinarie e straordinarie. Le ordinarie comprendevano i salari dei giudici, le diete, le trasferte del cancelliere di valle, i rogiti dei consigli, circolari, riparazioni ai locali pubblici, manutenzione di alcuni tronchi di strade pubbliche. Le spese straordinarie erano le missioni alle corti estere e nei Grigioni e le altre che a seconda delle circostanze il consiglio generale metteva a carico pubblico. I crediti venivano ripartiti sui terzieri e squadre a rata d’estimo; a volte il terziere o la squadra ritenevano il debito verso il cancelliere di valle e gli costituivano l’interesse legale del 5%; in caso di pagamento il terziere o la squadra ne facevano il riparto sui comuni sempre a rata d’estimo. I comuni a loro volta in consiglio comunale risolvevano o per il pagamento o per la costituzione dell’interesse sul capitale. Nel primo caso si usava o dei redditi comunali o di una imposizione fondiaria; nel secondo caso o il cancelliere di valle riteneva il credito verso il comune o questo creava un altro debito per soddisfarlo (Amministrazione provincia di Valtellina, 1795; Valtellina 1512-1797; Romegialli 1886).
ultima modifica: 09/01/2007
[ Saverio Almini ]
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