vicario 1512 - 1797
Ufficiale del governo grigione in Valtellina, con residenza a Sondrio, il vicario era un giudice criminale, senza il cui parere non poteva essere emessa alcuna sentenza in cause che comportavano pene di sangue. Dopo il 1639 il vicario venne scelto dal consiglio di valle fra tre soggetti esperti di diritto proposti dalle tre leghe. A sua volta egli sceglieva un assessore in una lista di tre giuristi valtellinesi sottopostagli dal consiglio di valle. In tutti i casi penali di rilievo (erano di spettanza del vicario gli esami dei testimoni ed i decreti di tortura) il giudice ordinario convertiva in sentenza il voto del vicario stilato di concerto con l’assessore valtellinese. Senza il voto e il personale intervento del vicario e dell’assessore non si poteva procedere alla tortura. Il vicario, come il governatore di valle, doveva presentare entrando in carica le sue credenziali al cancelliere di valle, e giurare sugli statuti alla presenza di lui, che rogava anche l’atto relativo (Romegialli 1886). L’ultimo vicario grigione fu licenziato a Sondrio in data 24 giugno 1797.
Per la nomina dell’assessore ciascun terziere a turno avanzava la proposta di tre soggetti con il tramite del consiglio di valle, ma prima che i loro nomi fossero sottoposti al vicario, dovevano giurare tutti davanti al vicario di non avere brigato la carica. Nelle cause criminali il giudice con il suo diritto di grazia poteva rendere nullo il voto dell’assessore e del vicario; ma nelle cause civili le sentenze del giudice potevano essere frustrate (se non con l’appello all’autorità suprema governativa) con le appellazioni che assessore e vicario avevano diritto d’interporre alla sentenza del savio, che era un giusperito, egli pure valtellinese (Romegialli 1886).
ultima modifica: 09/01/2007
[ Saverio Almini ]
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