podestà di Bormio sec. XIII - 1797
Per il comune di Bormio il podestà rappresentava l’autorità superiore, pur non avendo di per sè facoltà dominative e normative: senza di lui, tuttavia, gli organi comunali non potevano agire. Il podestà aveva eminentemente un potere direttivo e costrittivo. I doveri del podestà verso il comune risultavano dal giuramento che prestava sui vangeli nell’assumere la carica; questa pratica rimase in uso anche quando il podestà non fu più invitato dal comune con facoltà di accettazione o rifiuto, ma fu mandato dai dominanti Grigioni. Il podestà doveva reggere il comune e gli uomini di Bormio senza parzialità e senza rispetto umano, dichiarando la ragione secondo gli statuti, le ordinanze e le consuetudini di Bormio. Pronunciava le sentenze, date con lui, degli organi competenti; dava esecuzione alle deliberazioni dei consigli politici di cui era il presidente, promuoveva l’attività dei consigli amministrativi e giudicanti, ricevendo accuse, procedendo ad inquisizione, convocando e dirigendo assemblee. In caso di sua assenza, spettava al comune nominare i luogotenenti, di regola due: uno per il campo amministrativo, l’altro per il giudiziario, scelti fra i consiglieri e deputati alle sentenze. Il podestà era stipendiato dal comune (Baitieri 1957).
In determinati periodi (XV secolo) compare il titolo (la carica) di “commissario sive podestà” che in momenti di emergenza, come ad esempio lo stato di guerra, era preposto “alla buona custodia e conservazione” della città e terre “con pieni poteri”; ma non aveva la facoltà, secondo le disposizioni di Filippo Maria Visconti, di intromettersi nelle cose spettanti all’ufficio proprio del podestà. Nell’estate del 1500, pure in un momento di emergenza, Bormio ebbe un connestabile (funzionario di nomina ducale con precise istruzioni ed incarico di soprintendere alle porte con l’ausilio di un certo numero di uomini; ebbero allora questo ufficiale anche Valdisotto, Valdidentro, Valfurva) (Oltrona Visconti 1974).
Nel periodo grigione, nonostante fosse al vertice della piramide istituzionale e fosse preposto al controllo degli organi comunali, il podestà svolgeva un ruolo effettivo soprattutto in ambito giudiziario, presiedendo i due tribunali con mandato biennale; aveva al suo servizio dei curiali stipendiati dal comune che fungevano da messi o da sbirri, tramite i quali perseguiva i rei; la sua potestà politica era invece ridottissima; limitandosi a presiedere le assemblee senza partecipare al voto.
Il podestà era escluso anche dalle deputazioni, commissioni miste formate dal consiglio ordinario del comune di Bormio con la collaborazione di alcuni esperti, alle quali erano talvolta delegati compiti decisionali ed esecutivi.
ultima modifica: 09/01/2007
[ Saverio Almini ]
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