cancelliere distrettuale 1797 - 1815
Il cancelliere distrettuale, organo dell’amministrazione periferica statale, assunse nel primo periodo della repubblica cisalpina fisionomie diverse nei territori già appartenuti rispettivamente alla Lombardia austriaca e alla repubblica veneta. La legge costituzionale dell’anno V (costituzione 20 messidoro anno V) lasciava ampio spazio ai governi provvisori di continuare nelle loro incombenze fino a che non si fossero definitivamente organizzate le amministrazioni dei dipartimenti. Nei territori già inclusi nella Lombardia austriaca, il cancelliere distrettuale presentava una maggiore continuità di funzioni e competenze con il cancelliere del censo, organo dell’amministrazione periferica introdotto dalle riforme amministrativa e censuaria teresiane. Nei territori bergamasco e bresciano il ruolo del cancelliere distrettuale venne inizialmente rivestito dai sindaci generali delle quadre e dai tesorieri delle valli. Questi ultimi funzionari, che si uniformarono al nuovo regime sulla base di disposizioni particolari emanate dal ministero dell’interno attraverso l’amministrazione dipartimentale, erano gli unici che possedevano la competenza necessaria per gestire le funzioni del cancelliere distrettuale. Come già i cancellieri del censo, i cancellieri distrettuali della cisalpina erano infatti preposti al riparto e all’esazione delle imposte nei comuni. Dopo la costituzione della repubblica italiana, con la legge sull’organizzazione dell’autorità amministrativa (legge 24 luglio 1802) si definirono in modo più preciso il ruolo e le funzioni del cancelliere distrettuale. Questo funzionario, nominato e revocato dal governo, era l’organo dell’amministrazione periferica del governo stesso presente in ogni distretto (art. 148). Come delegato del governo doveva diramare le leggi, i regolamenti, i proclami e verificarne la pubblicazione (art.149). Custodiva i libri censuari dei comuni compresi nei rispettivi distretti, annotando i cambiamenti di proprietà (art.150). In materia di censo doveva effettuare le ispezioni demandategli dal ministero dell’interno (art.151). I cancellieri, in questo nuovo ordinamento, fungevano anche da segretari nei comuni di terza classe (artt. 98, 123 e 152), conservavano il registro civico di ciascun comune (art.152), convocavano il consiglio distrettuale (art.153). Il governo determinava provvisoriamente la misura delle indennizzazioni che i cancellieri ricevevano dal tesoro nazionale come delegati per il censo, mentre quella che dovevano conseguire dai comuni come segretari era proposta dalla municipalità e approvata dal prefetto (art.156). Le funzioni del cancelliere distrettuale rispetto alle iscrizioni e alle cancellazioni sul registro civico erano regolate dalle disposizioni in materia di tassa personale in favore dei comuni (titolo II artt. 9-29).
Con il passaggio dalla repubblica italiana al regno d’Italia e con la ripartizione del territorio in dipartimenti, distretti, cantoni e comuni (decreto 8 giugno 1805 a) nel capoluogo di ciascun distretto era prevista la presenza, al posto del cancelliere distrettuale, del viceprefetto, strettamente collegato al prefetto, dal quale assumeva la delega e al quale doveva dare parere motivato su tutti gli oggetti amministrativi. Con lo stesso provvedimento legislativo veniva istituito un consiglio distrettuale competente a fissare la sovrimposta distrettuale e a dare il suo parere sullo stato, sui bisogni e reclami del distretto (art. 14). In ogni capoluogo di cantone (titolo IV) veniva prevista la presenza di un cancelliere del censo per le materie amministrative. Lo stesso cancelliere doveva custodire “i libri censuari de’ comuni compresi nel cantone e” vi doveva fare “le opportune annotazioni in caso di traslazione di dominio”. La regolamentazione dell’ufficio del cancelliere del censo venne ulteriormente precisata con il decreto 5 dicembre 1805 (decreto 5 dicembre 1805).
ultima modifica: 12/06/2006
[ Saverio Almini ]
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