giudici delle strade e incanti 1563 - 1797
L’atto di costituzione della magistratura dei giudici delle strade e incanti risale al 12 dicembre 1563. In quella data rettori e consiglio minore deliberarono che quella che fino ad allora era stata un’unica magistratura “delle vettovaglie, strade e incanti” dovesse scindersi in due magistrature separate: una “delle vettovaglie” e una, appunto, ” delle strade e incanti”, originariamente detta anche “delle strade e della camera dei pegni”. Quella stessa delibera disponeva anche che la scrittura di atti e sentenze in materia di strade fosse affidata al notaio dei giudici “delle vettovaglie”.
Tale disposizione rimase in vigore fino al 1581, anno in cui si costituì definitivamente un ufficio “delle strade e incanti” con apposito notaio. Ogni anno, a dicembre, il consiglio maggiore eleggeva a scrutinio segreto due cittadini che avessero più di trent’anni, di cui uno appartenente al collegio dei giuristi, per ricoprire la carica di “giudici delle strade e della camera dei pegni” (o “delle strade e incanti”, nome che prenderanno a partire dalla fine del ’500) della città e del territorio di Bergamo.
In primo luogo tali giudici avevano “la giurisdizione e la facoltà di procedere, condannare, punire e assolvere” chiunque occupasse o in qualsiasi modo danneggiasse “le proprietà del comune e le strade pubbliche e vicinali”; avevano inoltre giurisdizione “riguardo alla manutenzione, aggiustamento e rifacimento delle stesse strade e dei ponti della città e distretto di Bergamo”, così come disponeva lo statuto del 1491.
Per inciso aggiungiamo che più anticamente, strade, ponti, acquedotti e fontane della città erano state affidate al controllo delle massime autorità di Bergamo: il vicario regio prima, e poi il podestà. Dallo statuto del 1430 risulta che solo la manutenzione delle strade del “distretto” era affidata a un “giudice” apposito, non meglio definito. Al solo “distretto” rimarrà limitata anche la giurisdizione dei “giudici delle vettovaglie e strade” istituiti nel 1443. È solo con lo statuto del 1491 che la giurisdizione di quelli che nel frattempo sono diventati “giudici delle vettovaglie, strade e incanti” risulta estesa, oltre che al “distretto”, anche alla città.
La seconda competenza, invece, dava ai giudici “la giurisdizione e la facoltà di far incantare e deliberare”, secondo quanto disponeva lo statuto del 1491, i “pegni” costituiti sia da beni mobili sequestrati e presentati alla “camera dei pegni”, sia da beni immobili; in entrambi i casi, però, l’incanto doveva essere stato precedente autorizzato da una licenza delle autorità “giusdicenti” a Bergamo. Più anticamente gli statuti testimoniano la consuetudine di consegnare i beni mobili pignorati ai rappresentanti del potere locale, ovvero sindaci o consoli di comuni o di vicinie. Di “camera dei pegni” si parla una prima volta in un’azione del 1457 e dallo statuto del 1491 risulta finalmente stabilito che la consegna dei beni mobili debba essere fatta a tale “camera”. Da altre fonti risulta anche che qualora vi fosse stato disaccordo fra i giudici sui procedimenti o sulle sentenze (sempre di tipo pecuniario) da emettere, la decisione veniva demandata a quello dei giudici dei danni dati che fosse anche dottore del collegio dei giuristi.
Per quanto riguarda invece la procedura d’appello, probabilmente rimase sempre valido ciò che lo statuto del 1491 prescriveva relativamente ai “giudici delle vettovaglie, strade e camera dei pegni”: per le cause o controversie superiori ai 40 soldi imperiali era ammesso proporre appello contro la sentenza avanti ai giudici dei danni dati e se questi avessero riformato la sentenza di primo grado era necessario, presentando ricorso, ottenere una definitiva sentenza del podestà.
Nel tempo l’unico cambiamento significativo fu un’autorizzazione ducale che nel 1728 concesse al consiglio maggiore di eleggere annualmente tre giudici invece di due, uno dei quali doveva essere riconfermato (AC Bergamo, inventario Archidata).
ultima modifica: 19/01/2005
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
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