giudici delle vettovaglie, strade e incanti 1443 - 1563
La costituzione della magistratura dei giudici delle vettovaglie, strade e incanti avvenne in due momenti distinti. Nel 1443 l’ufficio dei giudici delle vettovaglie, di cui si ha notizia già nello statuto del 1391 fu investito della responsabilità della manutenzione delle strade del “distretto”, o territorio, di Bergamo, con l’esclusione di quelle cittadine, competenza che dallo statuto del 1430 risulta affidata ad un giudice particolare. Una delibera del consiglio minore del 11 agosto 1458 affidò ai giudici delle vettovaglie e strade il compito di presiedere alle vendite all’incanto che si svolgevano nella camera dei pegni, o ufficio degli incanti. Pur dipendendo entrambi da un’unica magistratura, l’ufficio delle vettovaglie e strade rimase sempre distinto da quello degli incanti.
Ogni anno, nel mese di dicembre, il consiglio maggiore doveva eleggere tre cittadini di età superiore ai quarant’anni, uno dei quali appartenente al collegio dei giuristi, per ricoprire la carica di giudici delle vettovaglie. Per quanto riguarda le vettovaglie, i giudici avevano la facoltà di procedere e sentenziare contro chiunque contravvenisse alle norme statutarie che regolavano la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Le contravvenzioni potevano riguardare la qualità e l’igiene dei generi alimentari, così come la qualità di tessuti e di manufatti di “fornasari, fabbri e maniscalchi”; riguardavano, inoltre, le frodi sui pesi e le misure dei suddetti generi.
Ai giudici era affidato il controllo sulle arti e corporazioni, che, per esercitare la loro attività, dovevano iscriversi all’ufficio delle vettovaglie. Inoltre provvedevano alla definizione dei calmieri, fra i quali quello del pane era il più importante, e alla vigilanza sull’approvvigionamento di vettovaglie della città, controllando che non fosser esportate dal territorio.
I giudici delle vettovaglie duravano in carica un anno, a partire da gennaio. Le pene da loro comminate erano solo di tipo pecuniario, e per quelle che superano i soldi 40 imperiali, si poteva proporre appello ai giudici dei danni dati; nel caso in cui la sentenza fosse riformata, si poteva ricorrere, in ultima istanza, al podestà.
All’ufficio delle vettovaglie e strade, oltre ad un notaio, erano assegnati tre commilitoni, con il compito di indagare sulle violazioni commesse e di proporre le relative accuse.
Per quanto riguarda le strade, i giudici avevano la facoltà di procedere e sentenziare contro chiunque occupasse o danneggiasse le strade e i ponti della città e del territorio, oppure contro chiunque contravvenisse alle disposizioni statutarie relative alla loro manutenzione.
Mutamento significativo rispetto a quanto disposto dallo statuto del 1491 fu quello relativo al numero dei giudici: una delibera del consiglio minore del 28 dicembre 1513 dispose che venissero eletti sei giudici, al posto di tre, da suddividere in due terne semestrali con la presenza in ognuna di un dottore del collegio dei giuristi.
La vita della magistratura dei giudici delle vettovaglie, strade e incanti, ebbe termine con una scissione disposta da una deliberazione del consiglio minore del 12 dicembre 1563; tale deliberazione ordinò la divisione della vecchia magistratura in quelle dei giudici alle vettovaglie e dei giudici delle strade e incanti (AC Bergamo, inventario Archidata).
ultima modifica: 19/01/2005
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
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