sindaci 1331 - 1797
Eletti in numero di due nel mese di dicembre dal consiglio maggiore senza possibilità di rinuncia, i sindaci dovevano intercedere presso i rettori, con compiti di fatto assai simili a quelli dei difensori. Avevano contumacia solo nel loro ufficio, non in altri. In seguito si passò ad eleggere un solo sindaco, eletto per tre anni, confermato annualmente, e notaio del collegio dei notai. Doveva avere cura delle scritture circa le liti e, alla loro conclusione, consegnare le scritture ai cancellieri con inventario di consegna.
Teneva l’elenco dei bombardieri e, periodicamente, con esso si recava dal vicecollaterale per le opportune verifiche. Doveva avere cura di far eseguire quanto stabilito dai deputati sul versante delle spese e portare le polizze alla bina all’inizio del bimestre.
Con i difensori assisteva l’ufficio alle vettovaglie nel sostenere le accuse e per questo era pagato extra a seduta e a condanna.
Nel 1651 si stabilì che potesse anche non essere notaio del collegio. Prestava analoga assistenza al commilitone. A metà Settecento si stabilì che venisse eletto dal collegio alle liti (AC Bergamo, inventario Archidata).
ultima modifica: 19/01/2005
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
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