vicario pretorio 1428 - 1797
Il vicario pretorio era il membro più importante della “curia” che il podestà portava con se nel momento in cui si insediava nella propria carica, senza la quale non poteva esercitare la propria autorità, e aveva mera giurisdizione civile; egli poteva giudicare in virtù della semplice autorità di vicario pretorio e in tal caso le sentenze emesse potevano essere appellate davanti al podestà; spesso però egli esercitava autorità podestarile quando giudicava in sostituzione del podestà in qualità di vicegerente pretorio e come tale le sentenze in materia civile avevano lo stesso valore di quelle pronunciate dal podestà e in caso di appello venivano trasmesse a Venezia.
La carica di vicario pretorio era ricoperta da persone scelte dal podestà e nominate con l’autorità del consiglio dei Dieci; non poteva essere assunta da nobili veneziani, ma solo da dottori delle città suddite che avessero conseguito la laurea presso lo Studio di Padova.
Il vicario pretorio doveva applicare gli statuti e le consuetudini delle città in cui esercitava, data la scelta politica di non completa integrazione fatta dalla repubblica di Venezia; statuti e consuetudini venivano poi integrati con norme tratte dallo statuto veneto, ma più spesso con quanto offriva il “corpus” giustinianeo. Il vicario pretorio poteva avere come luogotenente il giudice al maleficio o, più raramente, il giudice alla ragione e dazi o un dottore del collegio dei giudici (AC Bergamo, inventario Archidata).
ultima modifica: 19/01/2005
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
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