censori e contradditori delle parti 1793 - 1797
La riforma del 1793 sancì la nascita della figura dei censori, in numero di due, con il compito specifico di controllare l’operato dei sindaci. La loro carica era biennale e avevano una contumacia di quattro. Un censore restava in carica, mentre il secondo veniva rinnovato. Potevano sedere nel consiglio di congrega con diritto di voto. Dovevano ricevere dalle mani dei sindaci ogni deliberazione almeno otto giorni prima la data in cui sarebbe stata discussa ed avevano il potere di approvarla o negarne la presentazione in consiglio. Avevano anche il libero accesso alle scritture comunali e il cancelliere doveva, su loro richiesta, fare copia di ogni scrittura. I censori dovevano occuparsi, assieme ai sindaci e al cancelliere, anche dell’incanto dei tre mulini e dei boschi comunali. A tal proposito, la riforma stabilì che i sindaci e i censori stendessero un piano per la futura gestione del patrimonio boschivo comunale (capitoli di Clusone 1792).
ultima modifica: 09/12/2003
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
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