consiglio generale 1428 - 1797
Il consiglio si riuniva a Clusone alla presenza del podestà di valle e poteva avere due diverse composizioni corrispondenti a diverse funzioni.
Come consiglio generale era formato da tutti i consoli dei comuni e dai quattro consiglieri che Clusone aveva diritto di nominare ogni sei mesi. Questi quattro ufficiali davano luogo ad un consiglio ristretto nel quale gli affari di ordinaria amministrazione della valle venivano affrontati e risolti in prima istanza. I quattro consiglieri, di fatto, costituivano il nucleo motore dell’attività del consiglio, ma negli affari più importanti il consiglio per essere efficace aveva bisogno della sua composizione più ampia. In questi casi la maggioranza era qualificata da norme assai precise e le decisioni venivano prese sulla base di un sistema che prevedeva per ogni comune il diritto ad un numero di voti (voci) prestabilito.
In particolare, lo schieramento delle forze nell’ambito del consiglio dava ragione alla grande influenza esercitata dal comune di Clusone che aveva sei voti; tre ne aveva Sovere, due Ardesio e Gromo, una infine Gandellino, Valgoglio, Parre, Premolo, Gorno, Oneta, Cerete, Onore e Castione. Le altre deliberazioni, quelle diverse dalle elezioni dei funzionari, venivano prese col consueto metodo “per bussolas et balottas” e quindi, in sostanza, con la maggioranza dei presenti all’assemblea. Questa aveva infine, e questa era la sua funzione in assoluto più rilevante che la differenzia da tutte gli altri simili consigli di distretto nell’ambito del territorio bergamasco, vere e proprie potestà legislative e le sue deliberazioni avevano forza di legge come appare negli statuti (Questo potere, stando alla norma, si esplicava nell’ambito ambito normativo dei “danni dati”: danneggiamenti ai prati, ai boschi, alle piante, alle vigne di proprietà dei comuni o dei privati, oppure danni causati da venditori di generi alimentari e da contraffattori di pesi e misure) e come venne sancito in una deliberazione del consiglio dei pregadi di Venezia del 1 marzo 1454. In particolare in quest’ultima disposizione (anche se l’espressione del testo non indica precisamente quest’assemblea) venne sancita la facoltà per il consiglio di valle di emanare le leggi e gli ordinamenti necessari al proprio governo alle quali i podestà erano tenuti a conformarsi, salvo, ovviamente, il caso in cui queste nuove disposizioni fossero contrarie all’interesse del Sovrano.
Il consiglio generale di valle eleggeva, oltre al podestà, i suoi funzionari, cancelliere e cavaliere, un tesoriere generale di valle, il difensore e un cancelliere di valle. Il tesoriere riscuoteva le entrate di tutta la valle, effettuava le spese occorrenti col controllo del rettore e del maggior numero dei consiglieri. Prestava fideiussione per dimostrare di essere solvibile nell’adempimento dell’incarico. Il suo mandato a fine Cinquecento era di sei mesi.
ultima modifica: 19/01/2005
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
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