comune dello stato sabaudo 1775 - 1798
Con la riforma del 6 giugno 1775 furono stabiliti nuovi ordinamenti per l’amministrazione pubblica dei comuni, che veniva attribuita al consiglio di ogni città e luogo sotto la dipendenza dell’Intendente della provincia così come disposto dalle costituzioni generali del 1770. Il regolamento, suddiviso in dodici titoli, fissava le norme “per le amministrazioni de’ pubblici nelle città, borghi,e luoghi de’ regi stati in terra ferma e di qua da’ monti”.
Il consiglio era composto, oltre che da un sindaco, da sei consiglieri nelle città e nei luoghi di numerosa popolazione e ampiezza territoriale, da quattro consiglieri nei luoghi di media estensione e da due nei più piccoli. Ci furono in realtà eccezioni accordate alle città, che ottennero speciali provvedimenti o la conferma di precedenti privilegi, o anche a centri minori, sempre in ogni caso con riferimento alle costituzioni generali.
I territori non compresi nel distretto di alcuna comunità, con estimati non sufficienti a costituire un corpo comunitativo, continuavano a mantenere l’indipendenza territoriale e i diritti feudali, ma dovevano essere amministrati dal consiglio della comunità a cui venivano aggregati per la collettazione e pagamento dei tributi.
Nei distretti composti da più cantoni o borgate aventi una considerevole popolazione iscritta a registro, doveva essere inserito in consiglio uno dei registranti domiciliati in ciascuno dei quartieri.
Il consiglio ordinario rappresentava il pubblico in tutti gli affari e interessi comuni ed era dotato di un segretario.
Gli amministratori componenti il consiglio si riunivano sempre in un luogo pubblico fisso, approvato dall’intendente. La riunione del consiglio era da ritenersi legittima quando vi intervenivano due terzi degli amministratori, il giusdicente o suo luogotenente, i castellani o baili e il segretario.
Il giusdicente o suo luogotenente, i castellani o baili avevano voce consultiva e non voce deliberativa, che era riservata soltanto agli amministratori.
Era cura dei sindaci e consiglieri amministrare fedelmente la cosa pubblica, osservare le costituzioni generali, gli ordini di governo, magistrati e uffici, vigilare alla conservazione del territorio, registro e diritti comunali, cooperare alla sicurezza pubblica.
Nel caso in cui nelle deliberazioni il voto degli amministratori fosse risultato pari, la risoluzione era demandata all’intendente.
Le deliberazioni del consiglio venivano trascritte dal segretario, firmate dagli amministratori secondo il grado di anzianità, autorizzate dall’intendente e autenticate dal segretario; non potevano in ogni caso avere effetto se prima non approvate dall’intendente.
L’elezione degli amministratori ordinari veniva fatta dai consigli e approvata successivamente dall’intendente con decreto. Gli eletti dovevano presentare giuramento davanti al giusdicente o luogotenente alla presenza del consiglio legittimamente congregato e dovevano essere scelti tra persone abitanti nel rispettivo territorio. Era concessa l’elezione anche ai registrati o estimati residenti fuori del comune, purché avessero fissato l’ordinaria loro dimora nella città capo di provincia, abitassero per una parte dell’anno nel territorio e partecipassero alle congregazioni. In tutti i consigli la precedenza (non però con preponderanza di voto) era data al sindaco, la cui nomina spettava di diritto al consigliere più anziano per ordine di elezione, seguito dai nobili e dagli altri amministratori.
Nei consigli composti di sei o quattro consiglieri, la scadenza della carica di sindaco era semestrale (1 gennaio e 1 luglio) mentre nei consigli composti da due consiglieri la carica aveva scadenza annuale. Una volta scaduta la carica, al sindaco uscente era concessa la ricandidatura nel consiglio dopo tre anni. All’intendente era consentito imporre pene ai consiglieri e sindaci, qualora senza legittima causa non fossero intervenuti alle congregazioni. Era compito dei consigli controllare la formazione dei causati, gli stati dei cotizzi, i registri delle esazioni e i conti dell’esattore; fare in modo che gli archivi, i catasti, i libri di trasporto e tutte le scritture e atti comunali fossero ben tenuti. Il sindaco era deputato a sostenere le istanze a nome del consiglio.
I segretari comunali (uno al massimo per comune) erano regolarmente eletti dal consiglio ordinario e approvati dall’intendente. Prima di assumere l’impiego era fatto obbligo ai segretari di prestare giuramento davanti al giusdicente o al suo luogotenente. Potevano accedere al ruolo di segretari solo notai di conosciuta probità. Era loro concesso prestare attività in più comunità della stessa provincia. Il consiglio ordinario riconosceva ai segretari uno stipendio proporzionato all’attività da svolgere. Era fatto loro obbligo di assistere a tutte le adunanze dei consigli e di stendere e ricevere tutte le deliberazioni e atti del consiglio previo decreto di autorizzazione giudiziale dell’intendente. Dovevano seguire il carteggio comunale e conservare gli archivi, esperire i mandati, fare il riparto dei carichi reali e personali, i causati e i libri di riscossione per l’esattore; dovevano anche conservare e formare i registri degli incanti, parcellari, copie annuali dei causati e le consegne delle primogeniture e fidecommissi. Loro era ancvhe il compito di fare bandire ordinanze e decreti dell’intendente.
Gli atti consolari dovevano essere trascritti e letti dal segretario, firmati dal sindaco e dai consiglieri intervenuti in ordine di anzianità e dall’intendente o dal suo luogotenente.
Il titolo V del regolamento del 1775 trattava dell’amministrazione dei beni ed effetti pubblici: appalto dei macelli, forni, panetterie e mulini della comunità; regole delle spese e dei mandati di pagamento; tenuta degli archivi e custodia delle pubbliche scritture. I titoli VI, VII e VIII concernevano misure territoriali, ufficio del catasto, tenuta delle mappe, catasti e libri di trasporto, alluvioni e corrosioni dei fiumi. Il titolo IX trattava della forma di stesura dei diversi atti ordinari dei consigli delle città e comunità: registro dei cotizzi, delle parcelle e spese, dell’esazione delle imposte e dell’ufficio dell’esattore. Il titolo X riguardava gli atti esecutivi contro gli esattori e debitori morosi; il titolo XI delle visite e bonificazioni per danni causati dalla tempesta e il titolo XII degli alloggi e somministrazioni per il passaggio di truppe militari.
ultima modifica: 12/06/2006
[ Saverio Almini ]
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