esattore 1471 - 1797
Dal 1471 le spese giudiziali vennero date all’incanto al miglior offerente (esattore) che si assumeva l’onere di esigerle. In questo modo la valle si assicurava in anticipo l’ammontare di parte del salario che avrebbe dovuto corrispondere al podestà e al suo cancelliere, liberava l’ufficio stesso da qualsiasi onere di tenuta contabile e addossava all’esattore, oltre all’alea dell’esazione, il compito, non semplice, di esigere il dovuto dai condannati o dai loro parenti. Eccettuato l’importo del salario da corrispondere al podestà e al suo cancelliere, l’esattore aveva diritto a tenere per sé ciò che rimaneva. La contabilità del “Banco” del podestà venne affidata ad un notaio.
ultima modifica: 19/01/2005
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
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