sindaci 1460 - 1797
La riforma del 1793 fissò in tre il numero dei sindaci del comune, ai quali era affidata la gestione economica del comune. Il più anziano poteva partecipare alle riunioni del consiglio di valle. Alla fine dell’anno, due sindaci venivano rinnovati, il terzo restava in carica. Avevano piena autonomia per spese entro le cento lire, oltre le quali dovevano essere autorizzati dal consiglio di congrega. Dovevano consegnare ai censori le proposte di deliberazione otto giorni prima la data della loro prevista presentazione in consiglio di congrega. Le bollette di spesa dovevano essere firmate da almeno due sindaci e un censore. Potevano ordinare perquisizioni delle osterie private per verificare la qualità e quantità del vino venduto. Ogni tre mesi, dovevano consegnare al tesoriere le note del vino venduto perché questi provvedesse all’esazione del dazio. Erano responsabili dell’elezione del gestore della taverna comunale e del controllo su quanto vi veniva venduto. I sindaci dovevano anche occuparsi dell’incanto dei tre mulini e dei boschi comunali assieme ai censori e al cancelliere. A tal proposito, la riforma stabilì che i sindaci e i censori stendessero un piano per la futura gestione del patrimonio boschivo comunale (capitoli di Clusone 1792).
ultima modifica: 09/12/2003
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
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