cancelliere 1488 - 1797
Lo statuto del 1488 stabiliva che l’elezione del cancelliere del comune, come quella del console, spettasse al consiglio di credenza . (Statuto di Costa Volpino 1488). La riforma del 1751 affidò al consiglio generale tale elezione, fatta scegliendo il cancelliere fra i membri del consiglio di credenza uscente e fissò in cento lire il suo salario. Venne rimarcata l’assenza di libri di deliberazioni e si affidò la loro stesura e tenuta al cancelliere (Costa di Volpino, capitoli).
ultima modifica: 27/10/2002
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
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