consiglio di credenza 1479 - 1797
Il consiglio di credenza era formato da dodici credendieri (o consiglieri o sindaci) e due consoli, tutti eletti dal consiglio generale, e non potevano prendere decisioni separatamente. Compito principale del consiglio di credenza era quello di eleggere il notaio del comune, il messetto, il tesoriere, il procuratore, i campari del bosco, gli estimatori e i calcatori.
Altri compiti erano l’incanto di mulini e taverne o caneve comunali, con relativi fornitori e ufficiali addetti al loro funzionamento, l’approvazione dei lavori di pubblica utilità , la scelta dei tesorieri, sindaci ed elemosinieri dei luoghi pii.
Il consiglio di credenza era segreto ed era vietato ai suoi componenti palesarne i discorsi e ai vicini di parteciparvi senza averne l’autorizzazione dal medesimo. I credendieri, inoltre, dovevano vigilare sull’operato dei consoli e dei calcatori, presiedere a qualsiasi lavoro pubblico, stabilire il compenso dei consoli e di sottoscrivere i debiti contratti dal comune.
ultima modifica: 27/10/2002
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
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