cancelliere 1596 - 1797

In età veneta il cancelliere veniva eletto, a Natale, dal consiglio generale dei capifamiglia alla presenza del podestà, ma non aveva scadenza fissa. Fra i suoi obblighi, definiti negli statuti del 1605, si segnalano: trascrivere nel libri del comune ordini, strumenti notarili, atti di affittanza e quant’altro entro due giorni dalla loro emanazione; ricevere in visione, ogni tre mesi, i libri del cancelliere del podestà per trarne la lista dei condannati civili da trasmettere al tesoriere; ordinare e conservare l’archivio comunale e i libri che il notaio del podestà gli consegnava al termine del suo mandato; tenere il registro dei forestieri; effettuare un censimento, in tempo di contagio, per fissare i turni di guardia sulle mura.
Partecipava alle sedute della vicinia e del consiglio dei diciotto e, al termine del suo mandato, doveva consegnare entro un mese le scritture della comunità entro un mese (Silini 1981).

ultima modifica: 27/10/2002

[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]