console 1233 - 1797
In età veneta il console, eletto a Natale dal consiglio generale dei capifamiglia alla presenza del podestà, affiancava un consiglio di venti uomini nell’amministrazione del comune (Da Lezze 1596). Secondo gli statuti del 1605 a lui spettava la convocazione del consiglio generale i cui membri giuravano nelle sue mani. Entro tre giorni dall’elezione doveva presentare un mallevadore che offrisse in sua vece le opportune fideiussioni. Fra i suoi obblighi principali si possono citare: vigilare con il difensore sui confini e le proprietà comunali; far verificare pesi e misure all’inizio dell’anno; pignorare, interdire e sequestrare per conto della comunità; promuovere e seguire le pratiche per tutela, agendo del caso anche come tutore; seguire la procedura per la nomina di nuovi notai; ricevere in consegna i mobili e gli arredi del palazzo comunale nell’intervallo tra l’uscita del vecchio podestà e l’entrata del nuovo; querelare, denunciare, sequestrare e ricevere relazioni in materia criminale, procedendo d’ufficio contro i sospetti senza per questo doverne rispondere in caso di sentenza assolutoria (Silini 1981).
ultima modifica: 27/10/2002
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
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