tesoriere 1596 - 1797
Gli statuti del 1605 sancirono che il tesoriere fosse nominato da appositi deputati, dopo regolare incanto, e che rendesse conto, entro trenta giorni dalla fine del suo incarico, ai deputati revisori dei conti. Riceveva, inoltre, dal podestà l’autorizzazione a pignorare e sequestrare per conto del comune (Silini 1981).
ultima modifica: 27/10/2002
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
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