sindaci 1596 - 1797
Le “Ordinationi” del 1685 definirono con puntualità gli obblighi dei sindaci: eletti nel consiglio generale del 26 luglio, essi non potevano rifiutare la carica, pena l’esborso di cinquanta lire da liquidarsi per due terzi alla chiesa e per un terzo al vicario di valle; dovevano avere un anno di contumacia dalla carica; avevano il compito di far riunire il consiglio in caso di necessità; dovevano far affiggere nel mese di giugno i bandi per l’affitto dei monti e pascoli comunali; avevano il compito di sottoscrivere le bollette dei pagamenti del tesoriere; dovevano custodire l’archivio del comune e ogni sindaco aveva una chiave della cassa che lo conteneva; gli strumenti originali dovevano essere contenuti in una cassetta sigillata dentro la cassa dell’archivio, cassetta che non doveva essere aperta se non in caso di necessità, dato che gli stessi strumenti dovevano essere copiati su di un apposito registro da cui trarre le eventuali copie. I sindaci, inoltre, avevano l’autorità di concedere agli originari un taglio limitato di “legni grossi” dei boschi comunali; in caso di richiesta di non originari, era il consiglio a dover dare licenza di taglio.
ultima modifica: 27/10/2002
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
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