consiglio generale 1427 - 1757

Il consiglio generale era composto da tutti i capifamiglia aventi più di venticinque anni, si riuniva prevalentemente tra la fine e l’inizio di ogni anno, era presieduto dal podestà o da un consigliere suo delegato nominato per l’occasione luogotenente. Al consiglio generale spettava l’elezione dei sacrestani, dei curati, del banditore, del medico, dei quattro sindaci e del consiglio speciale o di credenza; inoltre gli competeva la nomina dei “vicini” e la ratifica delle deliberazioni approvate dal consiglio speciale quando l’importo delle spese superava le 50 lire imperiali. Nel 1757 la “Terminazione Donà” modificò la struttura del consiglio generale fissandone la composizione a ottanta consiglieri estratti a sorte.

ultima modifica: 27/10/2002

[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]