sindaci 1596 - 1742
Ogni sindaco doveva tenere un libro presso di sé “sopra il quale se debba descriver le licentie che farano a quelli dila contrada et terra sua del tayar, condur et vender le legne et circa la quantità et sorte ed esse legne de beni comunali et comuni et de li pascoli, carbonj, calchere, fornase …”. Ogni mese avrebbe dovuto portare al notaio comunale il proprio libro per segnarvi le pene e condanne da eseguire. Nel 1675 si deliberò che ogni contrada, anche quelle che eleggevano più di un sindaco potevano vedere solo uno di essi avere diritto di voto, l’altro essendo in pratica un “sindaco assistente”. In questo caso i sindaci restavano in carica due anni, e si scambiavano i ruoli nel biennio. Potevano partecipare alle discussioni ma non votare.
ultima modifica: 27/10/2002
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/1002780/