vicario delle terre di Taleggio e Averara 1358 - 1428
Gli statuti del 1358 definiscono le competenze del vicario della valle Taleggio e di Averara: eletto annualmente dai rappresentanti delle sei squadre che formavano il comune, affiancato da un notaio e un servitore, aveva piena giurisdizione nel criminale, per il quale giudicava con i consiglieri eletti dalle sei squadre mentre giudicava da solo nelle cause civili. L’appello era destinato ai rettori di Bergamo. Il vicario, inoltre, poteva nominare sei uomini per comporre liti e doveva controllare i conti del comune (inteso nel senso di “federazione” delle comunità di Taleggio e Averara).
Di un certo interesse fra le norme giudiziarie, quella relativa alla pena per i falsi atti dei notai: gli statuti stabilivano, infatti, che il notaio del vicario che si fosse reso responsabile di fraudolenta iscrizione nei registri delle condanne penali, oltre alla cancellazione dell’iscrizione avrebbe subito il taglio della mano; inoltre, la sua immagine sarebbe stata dipinta, con il suo nome, nella stanza ove il vicario amministrava giustizia. (Statuti di Taleggio 1358).
Mentre Averara entrò a far parte dello stato veneto sin dal 1428, Taleggio lasciò lo stato di Milano solo cinque anni più tardi. Probabilmente, grazie a questa “sfasatura” in età veneta il vicariato appare scisso, con un vicario per Averara e uno per la valle Taleggio.
ultima modifica: 11/03/2003
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/1002898/