consiglio di credenza 1268 - 1797
GiĆ presente nello statuto comunale del XIII secolo il consiglio di credenza risulta, agli inizi del Trecento, eleggere due consoli, un canevaro, quattro campari (poi sei), un notaio, sei calcatori (a sorte). Tutti stavano in carica sei mesi. La contumacia prevista era di sei anni. I primi ad essere eletti dovevano essere i consoli, poi tutti gli altri. Lo stesso eleggeva (a sorte) anche tre fattori dei conti per verificare, entro dieci giorni dalla nomina, l’operato del canevaro e dei consoli. Consoli e canevaro dovevano consegnare i libri contabili ma non potevano assistere alle operazioni di controllo.
Subito dopo, la credenza eleggeva anche tre refattori dei conti e un sopranotaio, per un analogo lavoro da compiersi entro cinque giorni e da leggersi di fronte al consiglio generale.
Il primo di gennaio venivano eletti tre uomini per approvare le fideiussioni offerte dagli affittuari dei mulini. I consoli e il canevaro rappresentavano le tre contrade. I primi, tra l’altro, indicavano chi doveva partecipare alle riunioni del concilio di Onio e visitare due volte la settimana il mulino comunale. Dovevano anche nominare tre numeratori con i quali numerare il bestiame presente sul territorio comunale. Dal 1349 la credenza poteva anche eleggere alcuni sopracampari.
ultima modifica: 09/12/2003
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
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