comune di Treviglio 1757 - 1797
Treviglio ottenne, nel 1758, che le sue istituzioni comunali venissero riordinate con alcune modifiche alle legge generale del 1755, tenendo presente alcune condizioni particolari di cui il comune, che ancora conservava il suo stato di terra separata (o “provincia”, come è definita nelle modifiche), godeva da secoli. Anzitutto il convocato dei possessori estimati fu composto dai soli “seicentisti”, cioé dai possessori che avevano almeno 600 scudi d’estimo “in testa loro”, con “voce attiva e passiva”, il cui elenco, detto “catalogo”, doveva essere compilato dai deputati dell’estimo. Il convocato si radunava ordinariamente due volte all’anno, a gennaio e a novembre, per il rendimento dei conti e per l’elezione degli ufficiali e dei nuovi deputati dell’estimo, anziché tre volte come previsto; mentre per gli affari straordinari doveva radunarsi semplicemente quando fosse necessario. Vennero costituiti altri due “corpi subalterni per l’ordinaria amministrazione del pubblico”: il primo, la reggenza, corrispondente al vecchio consiglio di provvisione anche nel numero dei membri, presiedeva all’elezione del giudice delle vettovaglie, di quello delle condanne dei “danni dati in campagna”, di quello delle strade, e all’esercizio del tribunale di provvisione, nonchè alla nomina dei deputati dell’ospedale e degli altri luoghi pii, dei deputati di carità e dei protettori dei carcerati, e infine di altri dipendenti comunali, la cui designazione spettava già al consiglio ordinario. Esistevano anche i convocati della reggenza, che potevano riunirsi anche in assenza del pretore, a differenza dei convocati generali. Il secondo corpo era la deputazione dell’estimo, che aveva “la rappresentanza del pubblico per ciò che riguarda l’amministrazione”. Eletta dal convocato generale a voti segreti, era formata, come d’obbligo, da tre deputati dell’estimo e dai deputati del mercimonio e del personale. Di questi il primo deputato dell’estimo si sceglieva a votazione tra i primi tre estimati del comune, mentre gli altri due deputati venivano scelti mediante due successive votazioni a ballottaggio, tra i componenti del corpo di reggenza, anche qui in deroga alla legge generale. I deputati del mercimonio e del personale non avevano, come d’obbligo, voto deliberativo, né “alcuna delle prerogative competenti agli altri estimati del convocato generale”. L’ordinaria amministrazione del comune era comunque riservata alla deputazione dell’estimo, che doveva occuparsi della erogazione di denaro pubblico, proporre al convocato le persone da scegliere in seguito come procuratore e avvocato nelle liti (data la sua condizione di terra separata) e come oratore del comune a Milano; infine doveva occuparsi dei rendiconti di fine anno di tesoriere, esattore e sindaco. Quest’ultimo ufficiale, la cui elezione spettava ai deputati, era il sostituto di questi ultimi e doveva perciò “invigilare agli affari del comune, ricevere, ed eseguire gli ordini dei superiori, e far tutto quello che potrebbero fare essi, se fossero adunati”. Doveva anche ricevere tutti gli ordini diretti alla comunità dalla giunta del censimento mediante il cancelliere e darne gli avvisi; rappresentare la comunità nei contratti comunali, sempre però in accordo e con mandato dei deputati dell’estimo. Infine, doveva conservare presso di sè parte delle scritture comunali, a lui consegnate dal cancelliere per le sue occorrenze, e tenere un regolare carteggio con il cancelliere stesso (AC Treviglio, inventario).
ultima modifica: 12/05/2003
[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]
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