consiglio generale sec. XIV - 1797
Il consiglio generale di Valtrompia era formato dai rappresentanti di ciascun comune costituente la valle, nominati dai rispettivi comuni in numero variabile a seconda delle esigenze; tutte le sue decisioni (fra cui spiccano le elezioni dei rappresentanti della valle) dovevano essere approvate con i due terzi dei voti pena la nullità e pene erano previste per i comuni che non avessero provveduto ad inviare i propri rappresentanti (Statuto della Val Trompia 1576, parte I, cap. 1).
Le proposte sulle quali il consiglio era chiamato a deliberare erano approntate dal sindico, che solo poteva dare licenza di modifica dell’ordine del giorno stabilito; doveva inoltre verificare che le decisioni fossero registrate sui libri della comunità da parte del cancelliere. Altra prerogativa importante del consiglio era la possibilità di intervenire nelle cause appellate presso il consiglio stesso (Statuto della Val Trompia 1576, parte I, cap. 13).
Tutte le nomine degli ufficiali della valle erano fatte dal consiglio, e per ottenere tali incarichi bisognava essere “originari di Valtrompia dell’anno 1404”, anno del dominio di Pandolfo Malatesta (Statuto della Val Trompia 1576, parte I, cap. 6).
Fra i compiti più delicati del consiglio vi era quello di appello: potevano essere appellate cause giudicate dal giusdicente di valle o dei comuni e già appellate ai confidenti, che erano giudici di seconda istanza (Statuto della Val Trompia 1576, parte II, cap. 25); inoltre le condanne comminate dai vari giusdicenti della valle o dei singoli comuni ogni sei mesi erano dal sindico presentate al consiglio o a deputati eletti specificamente: queste potevano essere confermate oppure annullate (Statuto della Val Trompia 1576, parte II, cap. 286)
ultima modifica: 19/01/2005
[ Giovanni Zanolini ]
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