sindico sec. XIV - 1797
Era eletto all’inizio dell’anno dal consiglio generale e poteva essere riconfermato, sempre per elezione, per l’anno successivo, mentre ne era vietata l’elezione il terzo anno.
Doveva naturalmente giurare di osservare gli statuti di valle e nel suo operato doveva procurare maggior vantaggio alla valle stessa (Statuto della Val Trompia 1576, parte I, cap. 2).
Poteva disporre spese di importo limitato senza licenza del consiglio, e se contravveniva rispondeva con le proprie sostanze (Statuto della Val Trompia 1576, parte I, cap. 27).
ultima modifica: 19/01/2005
[ Giovanni Zanolini ]
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/2001820/