confidenti di valle sec. XVI - 1797
Le sentenze del giusdicente di valle potevano essere appellate da una delle parti facendo ricorso a confidenti nominati dalle parti e quindi scelti come giudici d’appello (Statuto della Val Trompia 1576, parte II, cap. 25). La nomina di detti confidenti di valle avveniva da parte probabilmente del consiglio, erano a loro volta appellabili direttamente al consiglio generale, suprema istanza civile della Val Trompia, e le cui sentenze erano inappellabili se non intervenivano elementi nuovi (Statuto della Val Trompia 1576, parte II, capp. 25 e 26). Da notare che lo stesso capitolo prevede la creazione di confidenti nei singoli comuni, giudici di primo appello per le sentenze dei consoli comunali.
ultima modifica: 19/01/2005
[ Giovanni Zanolini ]
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