direzione provinciale del tesoro 1962 - [1971]
Le Direzioni provinciali del tesoro traggono origine dalle 'delegazioni del tesoro', istituite nel 1894 presso le sezioni provinciali di tesoreria gestite dalla Banca d'Italia (vedi voce Tesoreria provinciale dello Stato). Questi uffici avevano il compito di controllare l'andamento delle operazioni di incasso e di pagamento eseguite dalle sezioni provinciali della Banca d'Italia per conto dello Stato.
Con l'entrata in vigore del regio decreto legge 4 giugno 1925, n. 835, le predette delegazioni cessarono di funzionare presso le sezioni provinciali di tesoreria e, con la nuova denominazione di Sezioni del tesoro, divennero parte integrante delle Intendenze di finanza (vedi voce relativa) per il disimpegno dei servizi amministrativi già dipendenti dal Ministero del tesoro (decreto legge 4 giugno 1925). Fu questa una conseguenza della soppressione di tale ministero da parte del governo fascista, che fuse il dicastero del tesoro con quello delle finanze (decreto 31 dicembre 1922).
Il regio decreto 4 marzo 1937, n. 304 trasformò le Sezioni del tesoro in Uffici provinciali del tesoro (vedi voce relativa), lasciando tuttavia quest'organo dirette dipendenze degli uffici dell'Intendenza di finanza (decreto 4 marzo 1937).
Gli Uffici provinciali del tesoro divennero amministrazioni direttamente dipendenti dalla direzione generale del tesoro del ricostituito Ministero del tesoro (decreto 22 giugno 1944) in occasione del fenomeno di decentramento burocratico degli anni '50 del XX secolo, che tra l'altro ampliò le attribuzioni di questi uffici (decreto 30 giugno 1955 a). Da questo momento in poi essi divennero amministrazioni periferiche dello Stato in senso tecnicamente compiuto.
La legge 12 agosto 1962, che nelle intenzioni del legislatore doveva attuare un secondo ciclo di decentramento burocratico dei servizi del Ministero del tesoro, in realtà si limitò, salvo alcuni aspetti inessenziali, a modificare la denominazione degli Uffici provinciali del tesoro in quella di Direzioni provinciali del Tesoro (legge 12 agosto 1962).
Ultimata la laboriosa e non lineare analisi dell'inquadramento istituzionale delle Direzioni provinciali del tesoro, passiamo ora ad esaminare nel dettaglio le funzioni da essi svolte.
I servizi affidati a tali direzioni provinciali interessano non solo le diverse direzioni generali del Ministero del tesoro, bensì tutte le amministrazioni dello Stato. Le Direzioni provinciali del tesoro, infatti, provvedono:
- All'ordinazione del pagamento di tutte le spese (stipendi, pensioni, affitti ecc.) pagabili mediante ruoli di spese fisse;
- Alla definitiva liquidazione delle pensioni di reversibilità a favore delle famiglie dei pensionati dello Stato, salvo che per taluni casi particolari, di solito riguardanti le amministrazioni militari;
- Alla concessione dell'assegno di incollocamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, nonché di altre indennità ed assegni previsti dalla stessa legge in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle loro famiglie (legge 10 agosto 1950);
- All'ordinazione delle restituzioni dei depositi provvisori, quando alla restituzione non venga provveduto mediante ordinativi emessi dalle amministrazioni interessate;
- Agli accertamenti ed agli altri adempimenti necessari per la riscossione delle entrate amministrative della direzione generale del tesoro;
- Al servizio amministrativo dei depositi e prestiti ed all'appuramento delle rate insolute dei prestiti concessi dalla cassa stessa a comuni, province ed altri enti;
- Alla vigilanza sulla riscossione e sul versamento dei contributi e degli altri proventi di spettanza degli istituti di previdenza amministrati dall'omonima direzione generale e dell'ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali, nonché dell'istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali;
- Al servizio inerente le operazioni sui titoli del debito pubblico e della cassa depositi e prestiti.
La direzione generale del tesoro dirige e coordina i servizi espletati dai singoli Uffici provinciali del tesoro mediante circolari appositi e vigila sugli uffici stessi attraverso un corpo ispettivo ad hoc.
ultima modifica: 12/06/2006
[ Fulvio Calia ]
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