ragioneria provinciale dello stato 1955 - [1971]
Uno tra i più ardui compiti che gli uomini della Destra storica, la classe dirigente che governò nei suoi primi quindici anni di vita l'appena unificato Regno d'Italia, si trovarono a fronteggiare fu quello del risanamento finanziario. Il nuovo Stato, infatti, accollandosi e fondendo in un unico bilancio i conti degli antichi Stati italiani si vide gravato di un ingente debito pubblico che fu domato, giungendo al pareggio economico, solo dopo circa 15 anni.
Tra gli strumenti utilizzati in quel periodo per contenere e controllare la spesa pubblica, sicuramente la Ragioneria generale dello Stato, istituita con la legge 22 aprile 1869, n. 5026, assurse molto presto al ruolo di perno attorno a cui ruotava la dinamica della spesa del regno (legge 22 aprile 1869). Inoltre, l'istituzione (decreto 27 febbraio 1870) della figura del Ragioniere generale dello Stato - su cui si andò appuntando la responsabilità per il corretto svolgimento dei flussi di spesa pubblica - ed il passaggio (decreto 18 novembre 1923) di tutte le ragionerie dei Ministeri alle dirette dipendenze della ragioneria generale, accentuò il ruolo della Ragioneria generale dello Stato e del suo capo amministrativo.
Come si evince dal quadro appena delineato, l'attenzione della classe politica di governo del regno d'Italia si soffermò, almeno per quanto riguarda il controllo della spesa pubblica, sulle attività dell'amministrazione centrale. Dall'unità d'Italia al periodo del decentramento burocratico (avvenuto negli anni '50 del XX secolo), infatti, non furono istituiti né previsti organi periferici con funzioni analoghe o paragonabili a quelle della ragioneria generale dello Stato.
Nel 1955, finalmente, una maggiore consapevolezza dell'importanza di attuare un decentramento burocratico anche nell'ambito dei servizi del Ministero del Tesoro, condusse alla emanazione del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1544, con cui si istituivano la Ragioneria provinciale dello Stato e la Ragioneria regionale dello Stato (per quest'ultima amministrazione, vedi voce relativa) (decreto 30 giugno 1955 a).
Le Ragionerie provinciali dello Stato costituiscono una derivazione della trasformazione delle preesistenti ragionerie presso le Intendenze di finanza (vedi voce relativa), uffici contabili istituiti, durante il fascismo, con legge 26 luglio 1939, n. 1037 (legge 26 luglio 1939).
Le Ragionerie provinciali ed il loro personale sono alle dirette dipendenze del Ministero del Tesoro e seguitano a trattare, su base provinciale, i servizi contabili delle intendenze di finanza. I Direttori delle Ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro del tesoro, su proposta del Ragioniere generale dello Stato.
Tre sono i grandi campi di intervento e di attribuzione riservati a questa amministrazione periferica del Ministero del Tesoro:
- Alle ragionerie provinciali, oltre che gli obblighi derivanti dall'antico legame con le Intendenze di finanza, la legge ha attribuito le funzioni di controllo preventivo di competenza delle Ragionerie centrali per i servizi - decentrati ai sensi della legge di delega 11 marzo 1953, n. 150 (legge delega 11 marzo 1953) - delle varie amministrazioni dello Stato. Tale controllo preventivo riguarda, naturalmente, il decentramento dei servizi avvenuto su base provinciale o circoscrizionale (subprovinciale). Per quanto riguarda, infatti, la linea di demarcazione tra i compiti della Ragioneria regionale e quelli della ragioneria provinciale, il decreto n. 1544 ha stabilito che le funzioni di controllo preventivo di competenza delle Ragionerie centrali per i servizi delle varie amministrazioni dello Stato, decentrati ai sensi della legge delega 11 marzo 1953, n. 150, vengono attribuite alle ragionerie regionali per i servizi decentrati su base più ampia di quella provinciale ed alle ragionerie provinciali negli altri casi. Di conseguenza, ad esempio, i provvedimenti degli intendenti di finanza sopra accennati, riguardando servizi decentrati su base provinciale, esulano dalla competenza della ragioneria regionali e dunque ricadono nella sfera di attribuzione della ragioneria provinciale;
- Alle Ragionerie provinciali dello Stato risultano poi deferite direttamente le competenze relative ai provvedimenti adottati dai direttori provinciali del tesoro, in attuazione del più volte citato decreto n. 1544 del 1955 sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;
- Infine, alle Ragionerie provinciali sono attribuite le funzioni di riscontro amministrativo contabile per i rendiconti dei funzionari delegati e per i conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato per le amministrazioni delle finanze e del tesoro. Le Ragionerie provinciali dello Stato esercitano poi anche le funzioni di riscontro per i conti relativi alle spese di giustizia penale e civile di cui all'art. 462 del regolamento di contabilità generale dello Stato.
ultima modifica: 12/06/2006
[ Fulvio Calia ]
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