podestà di Porlezza sec. XIV - 1757
Il podestà costituiva, insieme al consiglio generale, l’organo amministrativo supremo dell’intera pieve. Le sue competenze e i limiti del suo potere erano specificatamente previsti dagli stessi statuti che, insieme al consiglio generale, il podestà di Porlezza emise per la prima volta nel 1338.
In particolare gli statuti prescrivevano che il podestà, chiamato anche governatore o rettore, fosse tenuto a prestare giuramento sopra le sacre scritture nel momento della sua nomina alla carica. Già nella formula del suo giuramento erano esplicitate le sue competenze: “…accrescere, regere, guidare, costodire, conservare, difendere con ogni possanza le robbe e li beni del detto borgo, luoghi e terre della sodetta pieve di Porlezza, con buona fede senza fraude, da ogni inganno, dolo, forza, e violenza; pienamente conservare le ragioni delle chiese, vidue, orfani e povere persone, e che ad essi e alle comunità e singolari persone amministrerà compita giustizia tanto in civile quanto in criminale e che commandarà, costringerà, punirà e condannerà personalmente e realmente tutte le Communità, luoghi e singolare persone che contrafaranno e saranno inobbedienti contra l’honore del regimento, e contra li statuti della detta pieve…” (cap. 2).
Il podestà era tenuto a svolgere direttamente le sue funzioni e poteva farsi sostituire in caso di impossibilità solo per otto giorni (cap. 5).
Il podestà era retribuito con un salario pari a dieci soldi per ogni giorno di carica, ed aveva l’obbligo di retribuire, a proprie spese, un fante (cap. 6)
Egli doveva tenere il “banco della ragione” due giorni la settimana il venerdì e il sabato, la mattina e la sera e, per le cause civili, doveva farsi assistere da un “dottore” qualora le parti ne facessero richiesta (capp. 51-52). Di tutte le sentenze, inquisizioni e querele doveva tenere registrazione su un apposito libro così come doveva registrare tutte le spese sostenute e il danaro eventualmente incassato (cap. 115). Al termine del suo ufficio era tenuto a presentare un resoconto sull’attività svolta e a sottoporsi per cinque giorni al “sindicato” (cap. 116) (Anderloni 1915, pagg. 307 e segg.).
ultima modifica: 12/03/2003
[ Domenico Quartieri ]
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