congregazione dei conservatori di patrimonio 1641 - 1757
La congregazione dei conservatori di patrimonio venne istituita il 7 marzo 1641 in forza degli ordini del consiglio generale dei decurioni della città di Como, che ne regolarono anche l’attività e le modalità di elezione.
I membri della congregazione venivano eletti tra i componenti del consiglio dei decurioni secondo le seguenti modalità: i dodici di provvisione in carica nel mese di dicembre di ogni anno sceglievano, all’interno del consiglio dei decurioni, almeno otto tra i consiglieri ritenuti più abili. Tra questi il Consiglio nominava due conservatori, a seguito di votazione con “balle secrete”, i quali andavano ad affiancare i due conservatori eletti l’anno precedente, sostituendo quelli eletti due anni prima. La carica durava quindi due anni.
Non poteva essere eletto alla carica di conservatore chi avesse liti o debiti con la Città, né potevano essere presenti nel medesimo tempo due persone parenti entro il secondo grado. Inoltre chi fosse già stato investito della carica in precedenza, poteva essere rieletto solo dopo altri due bienni.
La congregazione, che si riuniva nella stanza dei “censitori”, doveva essere convocata ogni settimana nel pomeriggio del mercoledì o ogni qualvolta se ne fosse presentata la necessità. In questo caso occorreva la convocazione scritta inviata tramite un “Bianc’è rosso” (usciere) dal conservatore più anziano che fungeva da capo della congregazione e che, all’occorrenza, poteva convocare anche i dodici di provvisione, il sindaco e gli altri funzionari comunali.
Compito principale dei conservatori era l’amministrazione del patrimonio della città, in particolare “havere essattissima cura di tutte le Entrate et Giurisdittioni della Città, in modo che non segua in esse pregiudicio, né diminutione alcuna”. Erano tenuti alla conservazione di un registro intitolato “del Patrimonio della Città di Como”, nel quale dovevano essere descritte tutte le entrate “d’essa Città, a chi siano affittate, quanto duri l’affitto, et il modo solito ad osservarsi nel deliberarle, et nel medesimo libro vi si registraranno tutte le Giurisdittioni, che ha la medesima Città, col modo et tempo di conferirle”.
Disponevano di un secondo libro su cui dovevano “registrare distintamente … tutti li retrodati, che si pigliano dagli Essattori, specificando nome, cognome, Parochia, o Terra del debitore, et qualità de beni catastrati, et in questo s’impegneranno particolarmente per dilucidare dette partite”.
Avevano un archivio nel quale conservavano il libro del patrimonio nonché tutti gli strumenti di investitura e gli altri documenti del loro ufficio tra cui le “tavole del perticato, i libri delle misure generali, le ricognizioni dei confini”. I conservatori avevano la facoltà di pretendere la visione e il possesso di qualunque documento pubblico necessario per il loro bisogno.
Tra i compiti loro assegnati vi era anche la revisione dei registri dell’estimo da effettuare “cominciando e proseguendo a Parochia per Parochia, et Terra per Terra”.
I conservatori, che si avvalevano del medesimo cancelliere adibito alle registrazioni dell’estimo, non ricevevano alcun salario ma erano ricompensati con “il merito d’havere pagato come Cittadini il debito commune servendo alla sua Patria, et come Decurioni il particolare soddisfacendo al mottivo, et aspettatione di chi gli elesse” (Conservatori del patrimonio 1641).
ultima modifica: 19/01/2005
[ Domenico Quartieri ]
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