vicario pretorio sec. XIV - 1786
Il vicario pretorio coadiuvava il podestà nelle cause civili. Inizialmente le sue sentenze erano inappellabili solo nelle cause fino al valore di cinque lire; successivamente la somma fu elevata finchè nel 1584 il podestà rese il vicario pretorio competente nelle cause fino a 500 scudi. Il vicario pretorio poteva giudicare anche le cause daziarie, ma solo quelle insorte tra i dazieri e il comune, per le altre cause daziarie infatti era competente il referendario. Il vicario pretorio era nominato dal podestà e rimaneva in carica due anni, prestava giuramento in consiglio e era soggetto a sindacato. Aveva anche il compito di presiedere le riunioni dei deputati del mese e di estrarne i nomi (Meroni 1951, p. 60).
ultima modifica: 19/01/2005
[ Valeria Leoni ]
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