giudice del maleficio sec. XIV - 1786

Il giudice del maleficio o delle cause criminali era un giudice collegiato, era scelto dal podestà, lo coadiuvava nel giudizio delle cause criminali, essendo preposto all’ufficio dei malefici con autorità sulla città e sul distretto e alla fine del suo mandato era sottoposto a sindacato. Amministrava giustizia secondo le norme contenute nello statuto del 1388 alle rubbr. 46-252, raccolte sotto il titolo generale De maleficiis. Secondo il senato consulto del 1546, pubblicato in appendice all’edizione del 1576 degli statuti del 1388, il giudice aveva piena giurisdizione, tranne nei casi comportanti pena di morte, mutilazione di un membro o confisca dei beni, nei quali spettava al podestà e al giudice del maleficio istruire il processo, che veniva tuttavia terminato dal senato (Statuti 1578, p. 277; Meroni 1951, pp. 63-64).

ultima modifica: 19/01/2005

[ Valeria Leoni ]