ufficio della sanità sec. XVI - 1786
L’ufficio della Sanità di Cremona dipendeva dalla magistratura omonima di Milano e si componeva di sette membri, dei quali uno era dottore in legge e uno dottore in medicina. Erano nominati dal consiglio, tranne il medico, nominato dal collegio dei fisici della città; la loro elezione tuttavia doveva essere approvata dal tribunale di sanità di Milano che conferiva loro pieni poteri per mezzo della patente. I prefetti eletti dovevano impegnarsi per iscritto ad eseguire i loro doveri e ad osservare le gride del tribunale. La patente conferiva loro ampi poteri giudiziari e normativi. Essi avevano giurisdizione sulla città e sul contado comprese le terre separate e del loro operato rispondevano direttamente al tribunale della sanità di Milano. Alle congregazioni dei prefetti dell’ufficio interveniva anche il podestà di Cremona con diritto di voto. I prefetti potevano infliggere pene pecuniarie e corporali fino a cento scudi e a tre tratti di corda. Potevano anche emettere in casi particolari sentenze di morte e di confisca generale dei beni che per essere eseguite dovevano tuttavia essere trasmesse al tribunale della sanità di Milano, che funzionava anche come tribunale d’appello. Gli introiti delle pene e delle confische spettavano per metà all’ufficio di Cremona e per metà al tribunale di Milano, nel caso vi fosse un denuciatore si facevano tre parti. I prefetti erano coadiuvati dagli anziani delle parrocchie e dai consoli del Contado (Meroni 1951, pp. 77-78; Pizzocaro 1994).
L’ufficio fu definitivamente abolito nel 1786 in seguito alla costituzione della congregazione municipale.
ultima modifica: 19/01/2005
[ Valeria Leoni ]
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