ragionati sec. XIV - 1797
Secondo gli Statuti del 1388 erano tre, venivano eletti dal consiglio dei deputati, che ne nominava due ex novo, mentre uno rimaneva in carica dal semestre precedente. Dovevano conservare presso di loro i registri delle condanne, delle taglie e dei conti del comune e verificare ogni mese che il tesoriere avesse svolto regolarmente le operazioni contabili previste. Dovevano rendere conto ai ragionati anche coloro che erano incaricati di compiere spese per conto del comune. Uno dei ragionati doveva presenziare agli incanti del comune. (Statuti 1578, rubrr. XXXVI e XXXXII). Negli “Ordini del governo della città di Cremona” emanati nel 1576 fu stabilito che i ragionati fossero “per l’avvenir obbligati essercir l’officio loro nella medema stanza de li signori conservatori [del Patrimonio] e obedir quanto sarà per loro imposto” (Statuti 1578, p. 307; Meroni 1951, p. 32).
ultima modifica: 19/01/2005
[ Valeria Leoni ]
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