notarii armarii sec. XIV - 1797

Già negli Statuti del 1313 fu stabilito che i libri delle provvisioni e tutti gli altri registri contenenti atti e scritture compilati presso il banco del podestà e di qualunque altro giudice o ufficiale del comune dovevano essere depositati “in armariis communis et populi Cremone” e dovevano essere custoditi da una persona eletta dal consiglio del comune; su richiesta costui poteva trarre dai registri copie degli atti contenuti (Astegiano 1895 – 1898, II, p. 38).
Nel 1388 fu stabilito che tutti i registri prodotti da qualunque ufficio del comune dovevano essere depositati presso il notarius armarii che aveva il compito di custodirli in un armadio nel palazzo del comune e di trarre da essi copie dei documenti contenuti. Doveva inoltre redigere l’inventario delle scritture che gli venivano consegnate. Al notarius armarii era affidata una chiave della sacrestia della Cattedrale dove erano conservati “privilegia, instrumenta et iura comunis” (Statuti 1578, p. 133; Leoni 1999). Chi sporgeva querela doveva consegnare una copia della denuncia sottoscritta dal notaio del maleficio al notarius armarii che doveva provvedere a trascrivere l’atto su registro e a verificare che il procedimento giudiziario si concludesse entro due mesi dalla presentazione della denuncia. Le inadempienze dovevano essere segnalate ai sindacatori del podestà (Statuti 1578, rubbr. 56-57, Meroni 1951, p. 28).
Nel 1457 la custodia dell’armarium fu affidata a due notai (Statuti 1578, rubbr. 257-260; Meroni 1951, p. 28)

ultima modifica: 19/01/2005

[ Valeria Leoni ]