consiglio generale dei decurioni della città e provincia 1756 - 1797
La costituzione del consiglio generale dei decurioni della città e provincia di Cremona fu stabilita dalla Riforma al governo ed amministrazione della città e provincia di Cremona, emanata il 9 gennaio 1756 (editto 9 gennaio 1756). Esso era costituito dai membri del consiglio cittadino già in carica, da quattro deputati tratti dall’Università dei Mercanti e da sedici estimati della provincia. I membri erano eletti a vita (art. 10). I decurioni cittadini dovevano essere eletti secondo le norme statutarie (art. 2); i decurioni mercanti erano eletti dal consiglio stesso su terne presentate dall’Università dei Mercanti (art. 9); i sedici estimati della provincia, che non dovevano appartenere al corpo decurionale cittadino, venivano eletti, uno per ciascuno dei sedici distretti nei quali con l’editto del 10 giugno 1757 verrà divisa la provincia di Cremona, con una elezione di secondo grado dai deputati dell’estimo distretto per distretto (artt. 6, 7, 8). Per tutti i membri era previsto un estimo minimo di 6000 scudi. Nel consiglio generale era “riunita e consolidata tutta la Generale Amministrazione della Città e Provincia di Cremona”; esso eleggeva i diversi “ufficiali amministratori” e dava tutte “quelle disposizioni che stimerà opportune per la cautela del patrimonio pubblico” (art. 11). Aveva l’obbligo di riunirsi una sola volta all’anno “per l’esame dei conti dell’annata decorsa e per l’approvazione dell’imposta per l’annata successiva” (art. 23); la congregazione dei prefetti aveva comunque il potere di riunire il consiglio in caso di necessità (Mozzarelli 1982; Liva 1998).
ultima modifica: 03/04/2006
[ Valeria Leoni ]
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