giudice dei danni dati sec. XIV - 1786

Negli statuti del 1388 era denominato ufficiale dei danni e delle chiusure della città e del distretto di Cremona e delle strade e delle acque. Già nel corso del XIV secolo tuttavia si ebbe una divisione delle funzioni tra il giudice dei danni dati, il giudice delle strade e degli argini e l’ufficio del Naviglio a cui spettò la competenza sulle acque.
Il giudice dei danni dati faceva parte della curia del pretore, dal quale era nominato e aveva un proprio tribunale nel palazzo pretorio. Era giudice competente nelle cause per danni arrecati ai campi secondo le norme stabilite dagli statuti del 1388 alle rubriche 486-524. Per le cause di valore inferiore alle 40 lire per infrazioni avvenute nel contado erano competenti i magistrati locali. Le denunce per i danni arrecati ai campi erano normalmente sporte dai campari, o custodi dei campi, eletti in tutte le comunità con più di dieci famiglie, oppure direttamente dai danneggiati al podestà del luogo dove era avvenuto il danno oppure al giudice dei danni dati. Chi aveva pagato il danno doveva risrcirlo o pagare una multa che andava a beneficio del comune (Statuti 1578, rubbr 486-524; Meroni 1951, p. 67).

ultima modifica: 19/01/2005

[ Valeria Leoni ]